| 1. Dopo l'articolo 32- quinquies della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dall'articolo 4 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 32- sexies. - (Norme applicabili).
- 1. Al procedimento di adozione ed approvazione dei piani
territoriali ed urbanistici continuano ad applicarsi - per
quanto non previsto dalla presente legge - le vigenti
disposizioni della legislazione statale e regionale in
materia".
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