| (Soggetti obbligati).
1. Gli enti, le imprese e le aziende pubblici e privati
aventi più di quindici dipendenti sono tenuti ad avere alle
proprie dipendenze i soggetti di cui all'articolo 2, nella
misura del 7 per cento dell'intero organico.
2. Nel computo della quota di cui al comma 1 non si tiene
conto degli apprendisti, dei dipendenti assunti con contratto
a tempo parziale o a termine e dei dipendenti divenuti
disabili in seguito ad incidenti sul lavoro occorsi presso
l'ente, l'impresa o l'azienda in cui prestano la loro
opera.
3. Gli enti, le imprese e le aziende di cui al comma 1
possono essere autorizzati, su motivata e documentata
richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di
soggetti di cui all'articolo 2 superiore
Pag. 5
alla quota di cui al comma 1, portando l'eccedenza a
compensazione del minor numero dei medesimi soggetti assunto
in altre unità produttive. Le autorizzazioni sono concesse
dalla sezione circoscrizionale per l'impiego se la
compensazione riguarda unità produttive che si trovano nella
stessa circoscrizione, dall'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione, se la compensazione riguarda più
unità produttive che si trovano in circoscrizioni diverse
della stessa regione, e dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale se riguarda più unità produttive che si
trovano in regioni diverse.
4. Gli enti, le imprese e le aziende esenti dall'obbligo di
cui al comma 1, che assumono i soggetti di cui all'articolo 2,
e gli enti, le imprese e le aziende che assumono i soggetti di
cui all'articolo 2 oltre la percentuale di cui al comma 1,
beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 14.
| |