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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29470
DDL2425-0002
Progetto di legge Camera n. 2425 - testo presentato - (DDL12-2425)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2425. TESTIPDL
...C2425.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2425 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Al dicembre 1994 la
  popolazione detenuta aveva superato le 52.000 unità nonostante
  gli istituti di pena italiani dispongano di una capienza
  complessiva di circa 32.000 posti.  Ad esasperare la situazione
  già grave per il sovraffollamento, vi è poi l'assoluta carenza
  di offerte di lavoro all'interno delle carceri.
    A questo proposito vale la pena ricordare quanto recita
  l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione: "Le pene non
  possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
  e devono tendere alla rieducazione del condannato".
    La proposta di legge in oggetto riguarda, pertanto, da un
  lato l'incentivazione del lavoro nelle carceri come elemento
 
                               Pag. 2
 
  basilare del trattamento penitenziario e come percorso
  fondamentale del reinserimento del condannato nel consorzio
  civile, e, dall'altro, la promozione del lavoro per le
  categorie svantaggiate, con le opportune e necessarie
  agevolazioni per le imprese che lo promuovono.
    Com'è noto, l'articolo 2 del decretolegge n. 187 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 296 del 1993,
  modificando l'articolo 20 della legge n. 354 del 1975 (riforma
  penitenziaria) precisa meglio l'obbligo in capo
  all'amministrazione penitenziaria di favorire la destinazione
  dei detenuti al lavoro, in sintonia con lo spirito generale
  della citata legge n. 354 del 1975.
    E' superfluo sottolineare come questa destinazione al
  lavoro rimanga il più delle volte confinata nel mondo dei
  desideri.  La quasi totalità delle attività lavorative
  all'interno delle carceri negli ultimi anni consiste in
  "lavori domestici", offerti dalla stessa amministrazione.
  Oltretutto, a seguito di recenti tagli di spesa, anche questa
  offerta si è praticamente dimezzata.  Si tratta di attività non
  produttive, la cui distribuzione serve nella pratica ad
  erogare un minimo di reddito ai meno abbienti.  In ogni caso è
  scarso o nullo il valore educativo.
    D'altra parte, le aziende incontrano difficoltà a proporsi
  come datori di lavoro dei detenuti.  Esse si scontrano con la
  rigidità del "mercato" interno al carcere (garanzie a tutela
  del lavoratore identiche, se non più rigide, rispetto a quelle
  del mercato esterno); con una produttività interna inferiore a
  causa della frammentazione della giornata carceraria; con una
  scarsa qualificazione professionale per tipi di lavoro che
  invece richiedono generalmente una certa professionalità; con
  caratteristiche culturali che, ovviamente, di primo acchito,
  non risultano incoraggianti.
    Tuttavia, recentemente, sono stati avviati esperimenti di
  notevole rilievo, sia dalle associazioni di volontariato, sia
  da imprese che guardano al mondo penitenziario con una cultura
  della solidarietà libera da schemi assistenziali e che,
  quindi, individuano nella formazione professionale e
  nell'inserimento lavorativo produttivo un percorso di
  risocializzazione coniugabile con un modo di fare impresa nel
  senso economico del termine.
    Le realtà più cospicue sono quelle delle cooperative
  sociali.  Queste, grazie alle agevolazioni introdotte dalla
  legge n. 381 del 1991, stanno sicuramente svolgendo un compito
  importantissimo, ma purtroppo limitato ai margini del carcere.
  Sono molti i casi in cui queste cooperative danno lavoro ad ex
  detenuti od a detenuti in semilibertà.  Tuttavia la loro
  consistenza imprenditoriale non è tale da permettere loro di
  creare strutture massicce di lavoro all'interno delle
  carceri.
    A questo si aggiunge il fatto che tra le categorie a
  rischio, nella legge n. 381 del 1991 (articolo 4) non sono
  comprese le persone detenute (sono considerati "svantaggiati"
  i detenuti semiliberi o quelli ammessi al lavoro all'esterno,
  ma non i detenuti in senso proprio).
    L'incongruenza è evidente.
    Scopo della presente proposta di legge, la cui approvazione
  assume carattere di urgenza per la situazione critica
  esistente all'interno delle carceri (le richieste di lavoro
  sono in continuo aumento a fronte del taglio dei fondi per le
  attività "domestiche"), è di non scoraggiare le iniziative
  produttive, che finora si sono costituite all'interno degli
  istituti di pena, stimolando ulteriormente l'ingresso
  dell'impresa in queste comunità ristrette.
    L'articolo 1 si propone, pertanto, di allargare il concetto
  di "persona svantaggiata" alla persona detenuta, mentre
  l'articolo 2 estende le agevolazioni previste per le
  cooperative sociali anche a quelle imprese che organizzino
  attività produttive all'interno delle carceri (sgravio dei
  contributi sociali in relazione ai dipendenti detenuti).
    A garanzia e tutela dell'iniziativa, il medesimo articolo 2
  si propone, infine, di limitare le suddette agevolazioni
  fiscali a quelle imprese che abbiano un fine sociale
  solidaristico ed almeno la metà dei propri posti di lavoro
  riservati alle persone detenute.
 
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