| Onorevoli Colleghi! -- Al dicembre 1994 la
popolazione detenuta aveva superato le 52.000 unità nonostante
gli istituti di pena italiani dispongano di una capienza
complessiva di circa 32.000 posti. Ad esasperare la situazione
già grave per il sovraffollamento, vi è poi l'assoluta carenza
di offerte di lavoro all'interno delle carceri.
A questo proposito vale la pena ricordare quanto recita
l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione: "Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato".
La proposta di legge in oggetto riguarda, pertanto, da un
lato l'incentivazione del lavoro nelle carceri come elemento
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basilare del trattamento penitenziario e come percorso
fondamentale del reinserimento del condannato nel consorzio
civile, e, dall'altro, la promozione del lavoro per le
categorie svantaggiate, con le opportune e necessarie
agevolazioni per le imprese che lo promuovono.
Com'è noto, l'articolo 2 del decretolegge n. 187 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 296 del 1993,
modificando l'articolo 20 della legge n. 354 del 1975 (riforma
penitenziaria) precisa meglio l'obbligo in capo
all'amministrazione penitenziaria di favorire la destinazione
dei detenuti al lavoro, in sintonia con lo spirito generale
della citata legge n. 354 del 1975.
E' superfluo sottolineare come questa destinazione al
lavoro rimanga il più delle volte confinata nel mondo dei
desideri. La quasi totalità delle attività lavorative
all'interno delle carceri negli ultimi anni consiste in
"lavori domestici", offerti dalla stessa amministrazione.
Oltretutto, a seguito di recenti tagli di spesa, anche questa
offerta si è praticamente dimezzata. Si tratta di attività non
produttive, la cui distribuzione serve nella pratica ad
erogare un minimo di reddito ai meno abbienti. In ogni caso è
scarso o nullo il valore educativo.
D'altra parte, le aziende incontrano difficoltà a proporsi
come datori di lavoro dei detenuti. Esse si scontrano con la
rigidità del "mercato" interno al carcere (garanzie a tutela
del lavoratore identiche, se non più rigide, rispetto a quelle
del mercato esterno); con una produttività interna inferiore a
causa della frammentazione della giornata carceraria; con una
scarsa qualificazione professionale per tipi di lavoro che
invece richiedono generalmente una certa professionalità; con
caratteristiche culturali che, ovviamente, di primo acchito,
non risultano incoraggianti.
Tuttavia, recentemente, sono stati avviati esperimenti di
notevole rilievo, sia dalle associazioni di volontariato, sia
da imprese che guardano al mondo penitenziario con una cultura
della solidarietà libera da schemi assistenziali e che,
quindi, individuano nella formazione professionale e
nell'inserimento lavorativo produttivo un percorso di
risocializzazione coniugabile con un modo di fare impresa nel
senso economico del termine.
Le realtà più cospicue sono quelle delle cooperative
sociali. Queste, grazie alle agevolazioni introdotte dalla
legge n. 381 del 1991, stanno sicuramente svolgendo un compito
importantissimo, ma purtroppo limitato ai margini del carcere.
Sono molti i casi in cui queste cooperative danno lavoro ad ex
detenuti od a detenuti in semilibertà. Tuttavia la loro
consistenza imprenditoriale non è tale da permettere loro di
creare strutture massicce di lavoro all'interno delle
carceri.
A questo si aggiunge il fatto che tra le categorie a
rischio, nella legge n. 381 del 1991 (articolo 4) non sono
comprese le persone detenute (sono considerati "svantaggiati"
i detenuti semiliberi o quelli ammessi al lavoro all'esterno,
ma non i detenuti in senso proprio).
L'incongruenza è evidente.
Scopo della presente proposta di legge, la cui approvazione
assume carattere di urgenza per la situazione critica
esistente all'interno delle carceri (le richieste di lavoro
sono in continuo aumento a fronte del taglio dei fondi per le
attività "domestiche"), è di non scoraggiare le iniziative
produttive, che finora si sono costituite all'interno degli
istituti di pena, stimolando ulteriormente l'ingresso
dell'impresa in queste comunità ristrette.
L'articolo 1 si propone, pertanto, di allargare il concetto
di "persona svantaggiata" alla persona detenuta, mentre
l'articolo 2 estende le agevolazioni previste per le
cooperative sociali anche a quelle imprese che organizzino
attività produttive all'interno delle carceri (sgravio dei
contributi sociali in relazione ai dipendenti detenuti).
A garanzia e tutela dell'iniziativa, il medesimo articolo 2
si propone, infine, di limitare le suddette agevolazioni
fiscali a quelle imprese che abbiano un fine sociale
solidaristico ed almeno la metà dei propri posti di lavoro
riservati alle persone detenute.
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