| (Estensione delle agevolazioni
previste per le cooperative sociali).
1. In osservanza al disposto di cui all'articolo 20 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le
agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8
novembre 1991, n. 381, si applicano anche alle aziende
pubbliche o private che, allo scopo di promuovere la
formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei
detenuti e degli internati nel corso della detenzione ed il
loro reinserimento lavorativo e sociale anche dopo la loro
dimissione, per qualsivoglia ragione, dagli istituti di pena,
organizzano e gestiscono direttamente, a seguito di accordi o
convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, attività di
produzione di beni o servizi all'interno od all'esterno degli
istituti penitenziari stessi, impiegando in queste attività,
con rapporto di lavoro subordinato, anche a domicilio, persone
detenute od internate in misura non inferiore al 50 per cento
di tutto il proprio personale dipendente.
2. Affinché l'azienda che impiega detenuti o internati ai
sensi del comma 1 possa fruire delle agevolazioni di cui al
medesimo comma, il fine della promozione, dell'inserimento
lavorativo e del reinserimento lavorativo e sociale dei
detenuti e degli internati e degli ex detenuti ed
Pag. 4
ex internati deve essere chiaramente enunciato nello statuto
sociale o nell'atto costitutivo dell'azienda stessa e la
percentuale di personale dipendente detenuto od internato
rispetto all'insieme del personale dipendente deve potersi
ricavare da idonea documentazione.
| |