| 1. L'articolo 52 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 52. - Ciascun cittadino ha il sacro dovere di
concorrere alla difesa della Patria ponendo al servizio di
Essa la propria capacità, la propria personalità, le proprie
attitudini ed inclinazioni.
Il servizio militare è accessibile a tutti i cittadini.
La coscrizione obbligatoria può comunque essere disposta,
con legge ordinaria. L'appartenenza alle Forze armate non
pregiudica l'esercizio dei diritti politici. Lo Stato agevola
il reinserimento nell'attività lavorativa civile, dopo la
ferma volontaria a termine, degli ex appartenenti alle Forze
armate.
L'ordinamento delle Forze armate si ispira allo spirito
democratico della Repubblica".
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