| Onorevoli Colleghi! -- Sono decorsi 64 anni
dall'entrata in vigore del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e ne son
passati 45 dall'approvazione del relativo regolamento di
esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).
La disciplina giuridica ivi dettata agli articoli da 133 a
141 del citato testo unico e agli articoli da 240 a 260 del
relativo regolamento in ordine all'assetto degli istituti di
vigilanza e di investigazione privata, è divenuta in parte
anacronistica.
Gli istituti di vigilanza costituiscono oggi imprese che
richiedono grande impiego di capitali dal momento che la
vigilanza, espletata da detti istituti, non è più quella che
vedeva i vigili notturni in giro per le città in bicicletta
onde apporre sulle
saracinesche dei negozi ed uffici il tradizionale
"cartellino" con impressa l'ora di passaggio del vigile
notturno, assurto al ruolo del banditore medievale che,
effettuati i giri di strade e piazze cittadine, scandiva le
ore con la famosa allocuzione "E' mezzanotte e tutto va
bene!", "Sono le tre e tutto va bene!".
Oggi incombono alle guardie particolari, dipendenti degli
istituti di vigilanza, compiti di piantonamento avanti alle
sedi e filiali di banche e casse di risparmio; compiti di
trasporto valori a mezzo di furgoni blindati; mansioni di
conteggio di somme ritirate presso grandi magazzini, uffici
privati eccetera.
Non sono infrequenti i casi di istituti di vigilanza che
gestiscono attrezzati caveau per la custodia di ingenti
somme consegnate
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dalla clientela spesso in concomitanza delle giornate
di sabato, nelle quali rimangono chiusi gli sportelli
bancari.
Tra i servizi di sicurezza espletati a richiesta della
clientela vi sono compiti di scorta e trasferimenti di
manager con auto blindate e persino perlustrazioni e
compiti di istituto svolti con l'ausilio di elicotteri e
motoscafi.
Se un istituto di vigilanza deve impiegare cospicui mezzi
aziendali e fronteggiare la propria attività con l'impiego di
grandi capitali, non è più possibile che l'assetto normativo
vigente continui ad annoverare un ruolo del prefetto quale
dominus assoluto del settore.
Giova ricordare che l'articolo 134 del vigente testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza sancisce il principio del
divieto di svolgimento delle attività di vigilanza ed
investigazione senza apposita licenza rilasciata dal
competente prefetto.
Il principio deve rimanere fermo perché sarebbe erroneo il
ritenere che in presenza nel richiedente dei requisiti
soggettivi ed oggettivi si possa de plano conseguire la
licenza occorrente, dato che questo provvedimento di polizia
può essere negato in base a considerazioni discrezionali quali
quelle che tra l'altro attengono al numero ed all'importanza
degli istituti già esistenti.
Invero il prefetto ha potestà di negare, comunque, il
rilascio della licenza anche per ragioni di sicurezza pubblica
e di ordine pubblico.
Appare tuttavia indifferibile che il prefetto, nel valutare
nuove istanze, si avvalga della qualificata consulenza di un
organo collegiale istituendo, presieduto dallo stesso prefetto
o da suo delegato e composto pariteticamente da quattro
componenti rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro
componenti rappresentanti dei dipendenti come previsto
dall'articolo 1 della allegata proposta di legge.
Alla commissione provinciale in argomento potranno essere
sottoposti dal prefetto gli affari aventi attinenza ai servizi
privati di vigilanza ed investigazione.
Occorrerà in ogni caso acquisire il parere obbligatorio (ma
non vincolante) sulle proposte di revoca della licenza di
polizia di cui all'articolo 134 del testo unico (articolo
2).
La normativa per il funzionamento di detto collegio e
dell'ufficio di segreteria dovrà formare oggetto dell'emanando
regolamento da approvarsi con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Consiglio di Stato (articolo 3),
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
La discrezionalità in ordine al rilascio della licenza, ad
avviso del proponente, deve rimanere un punto fermo, tenuto
presente che i dati acquisibili dal prefetto in sede di parere
della commissione provinciale previsto dall'articolo 1 sono
idonei a porre l'autorità prefettizia decidente in grado di
valutare nel migliore dei modi la fattispecie al suo esame,
senza tuttavia limitarne l'autonomia decisionale trattandosi
di pareri certamente non vincolanti.
Diverso discorso si impone per quanto attiene alla potestà
di revoca della medesima licenza che, secondo le disposizioni
citate del testo unico, compete al prefetto che, con il
revocare la licenza già rilasciata anche a distanza di anni,
può innescare un meccanismo dalle pesantissime ripercussioni,
sia nei confronti delle imprese che gestiscono istituti di
vigilanza sia nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Le imprese non potrebbero che essere esposte al dissesto,
specie per l'impossibilità di rientro dalle risorse
finanziarie impiegate per l'acquisto dei mezzi, delle
attrezzature, delle divise ed altro, come per l'obbligo di
accollarsi dall'oggi al domani la corresponsione al personale
dei trattamenti di fine servizio.
I lavoratori dipendenti, da parte loro, non potrebbero
sottrarsi alla perdita del posto di lavoro.
Non c'è dubbio che per il sopravvenire di gravissime
ragioni di pubblico interesse, l'attività di alcuni degli
istituti di vigilanza debba essere preclusa per provvedimento
motivato dall'Autorità governativa locale.
Ma la revoca ha contenuti immancabilmente sanzionatori e
pertanto la relativa disciplina legislativa, ad avviso dei
proponenti, va opportunamente novata nel senso
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di procedimentalizzare l'esercizio della potestà medesima
onde porre il destinatario del grave provvedimento in
condizione di far valere le proprie difese, rispetto agli
addebiti appositamente contestati, con contestuale
assegnazione di termine, ancorché di particolare brevità, per
ogni deduzione e documentazione in facoltà del titolare della
licenza revocanda.
Solo col rispetto del giusto procedimento e con la puntuale
motivazione dell'Autorità monocratica decidente l'istituto
della revoca potrà essere ricondotto nell'alveo dei princìpi
costituzionali quali quelli che impongono alla pubblica
amministrazione di tutelare l'interesse pubblico nel giusto
bilanciamento di interessi assai rilevanti, quali quelli del
personale dipendente dagli istituti di vigilanza alla tutela
del posto di lavoro e quelli degli imprenditori che nel
settore della vigilanza privata hanno investito le loro
risorse economiche e personali, sulla base dell'affidamento
loro dato dal rilascio della pregressa e revocanda licenza.
E' appena il caso di considerare che istituto diverso da
quello della revoca, disciplinata dall'articolo 4, è quello
della decadenza del titolare dalla licenza per effetto di
condanna penale o di misura di prevenzione a suo carico
(articolo 5).
Infine (fermo restando la definitività del provvedimento
prefettizio di diniego della licenza) sembra utile qualificare
il provvedimento prefettizio di revoca della licenza quale
atto non definitivo, suscettibile ulteriormente di ricorso
giurisdizionale al TAR o di ricorso gerarchico al Ministro
dell'interno, da esperirsi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199.
L'articolo 6 dispone da ultimo che l'entrata in vigore
della legge abbia luogo nel quindicesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione, eccezione fatta per le disposizioni
la cui operatività è rinviata di centocinquanta giorni
rispetto alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, anche allo scopo di rendere possibile,
frattanto, l'entrata in vigore delle normative regolamentari
di cui agli articoli 1 e 3.
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