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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29477
DDL2427-0002
Progetto di legge Camera n. 2427 - testo presentato - (DDL12-2427)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2427. TESTIPDL
...C2427.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2427 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Sono decorsi 64 anni
  dall'entrata in vigore del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e ne son
  passati 45 dall'approvazione del relativo regolamento di
  esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).
    La disciplina giuridica ivi dettata agli articoli da 133 a
  141 del citato testo unico e agli articoli da 240 a 260 del
  relativo regolamento in ordine all'assetto degli istituti di
  vigilanza e di investigazione privata, è divenuta in parte
  anacronistica.
    Gli istituti di vigilanza costituiscono oggi imprese che
  richiedono grande impiego di capitali dal momento che la
  vigilanza, espletata da detti istituti, non è più quella che
  vedeva i vigili notturni in giro per le città in bicicletta
  onde apporre sulle
  saracinesche dei negozi ed uffici il tradizionale
  "cartellino" con impressa l'ora di passaggio del vigile
  notturno, assurto al ruolo del banditore medievale che,
  effettuati i giri di strade e piazze cittadine, scandiva le
  ore con la famosa allocuzione "E' mezzanotte e tutto va
  bene!", "Sono le tre e tutto va bene!".
    Oggi incombono alle guardie particolari, dipendenti degli
  istituti di vigilanza, compiti di piantonamento avanti alle
  sedi e filiali di banche e casse di risparmio; compiti di
  trasporto valori a mezzo di furgoni blindati; mansioni di
  conteggio di somme ritirate presso grandi magazzini, uffici
  privati eccetera.
    Non sono infrequenti i casi di istituti di vigilanza che
  gestiscono attrezzati  caveau  per la custodia di ingenti
  somme consegnate
 
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  dalla clientela spesso in concomitanza delle giornate
  di sabato, nelle quali rimangono chiusi gli sportelli
  bancari.
    Tra i servizi di sicurezza espletati a richiesta della
  clientela vi sono compiti di scorta e trasferimenti di
  manager  con auto blindate e persino perlustrazioni e
  compiti di istituto svolti con l'ausilio di elicotteri e
  motoscafi.
    Se un istituto di vigilanza deve impiegare cospicui mezzi
  aziendali e fronteggiare la propria attività con l'impiego di
  grandi capitali, non è più possibile che l'assetto normativo
  vigente continui ad annoverare un ruolo del prefetto quale
  dominus  assoluto del settore.
    Giova ricordare che l'articolo 134 del vigente testo unico
  delle leggi di pubblica sicurezza sancisce il principio del
  divieto di svolgimento delle attività di vigilanza ed
  investigazione senza apposita licenza rilasciata dal
  competente prefetto.
    Il principio deve rimanere fermo perché sarebbe erroneo il
  ritenere che in presenza nel richiedente dei requisiti
  soggettivi ed oggettivi si possa   de plano  conseguire la
  licenza occorrente, dato che questo provvedimento di polizia
  può essere negato in base a considerazioni discrezionali quali
  quelle che tra l'altro attengono al numero ed all'importanza
  degli istituti già esistenti.
    Invero il prefetto ha potestà di negare, comunque, il
  rilascio della licenza anche per ragioni di sicurezza pubblica
  e di ordine pubblico.
    Appare tuttavia indifferibile che il prefetto, nel valutare
  nuove istanze, si avvalga della qualificata consulenza di un
  organo collegiale istituendo, presieduto dallo stesso prefetto
  o da suo delegato e composto pariteticamente da quattro
  componenti rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro
  componenti rappresentanti dei dipendenti come previsto
  dall'articolo 1 della allegata proposta di legge.
    Alla commissione provinciale in argomento potranno essere
  sottoposti dal prefetto gli affari aventi attinenza ai servizi
  privati di vigilanza ed investigazione.
    Occorrerà in ogni caso acquisire il parere obbligatorio (ma
  non vincolante) sulle proposte di revoca della licenza di
  polizia di cui all'articolo 134 del testo unico (articolo
  2).
    La normativa per il funzionamento di detto collegio e
  dell'ufficio di segreteria dovrà formare oggetto dell'emanando
  regolamento da approvarsi con decreto del Ministro
  dell'interno, sentito il Consiglio di Stato (articolo 3),
  entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
    La discrezionalità in ordine al rilascio della licenza, ad
  avviso del proponente, deve rimanere un punto fermo, tenuto
  presente che i dati acquisibili dal prefetto in sede di parere
  della commissione provinciale previsto dall'articolo 1 sono
  idonei a porre l'autorità prefettizia decidente in grado di
  valutare nel migliore dei modi la fattispecie al suo esame,
  senza tuttavia limitarne l'autonomia decisionale trattandosi
  di pareri certamente non vincolanti.
    Diverso discorso si impone per quanto attiene alla potestà
  di revoca della medesima licenza che, secondo le disposizioni
  citate del testo unico, compete al prefetto che, con il
  revocare la licenza già rilasciata anche a distanza di anni,
  può innescare un meccanismo dalle pesantissime ripercussioni,
  sia nei confronti delle imprese che gestiscono istituti di
  vigilanza sia nei confronti dei lavoratori dipendenti.
    Le imprese non potrebbero che essere esposte al dissesto,
  specie per l'impossibilità di rientro dalle risorse
  finanziarie impiegate per l'acquisto dei mezzi, delle
  attrezzature, delle divise ed altro, come per l'obbligo di
  accollarsi dall'oggi al domani la corresponsione al personale
  dei trattamenti di fine servizio.
    I lavoratori dipendenti, da parte loro, non potrebbero
  sottrarsi alla perdita del posto di lavoro.
    Non c'è dubbio che per il sopravvenire di gravissime
  ragioni di pubblico interesse, l'attività di alcuni degli
  istituti di vigilanza debba essere preclusa per provvedimento
  motivato dall'Autorità governativa locale.
    Ma la revoca ha contenuti immancabilmente sanzionatori e
  pertanto la relativa disciplina legislativa, ad avviso dei
  proponenti, va opportunamente novata nel senso
 
                               Pag. 3
 
  di procedimentalizzare l'esercizio della potestà medesima
  onde porre il destinatario del grave provvedimento in
  condizione di far valere le proprie difese, rispetto agli
  addebiti appositamente contestati, con contestuale
  assegnazione di termine, ancorché di particolare brevità, per
  ogni deduzione e documentazione in facoltà del titolare della
  licenza revocanda.
    Solo col rispetto del giusto procedimento e con la puntuale
  motivazione dell'Autorità monocratica decidente l'istituto
  della revoca potrà essere ricondotto nell'alveo dei princìpi
  costituzionali quali quelli che impongono alla pubblica
  amministrazione di tutelare l'interesse pubblico nel giusto
  bilanciamento di interessi assai rilevanti, quali quelli del
  personale dipendente dagli istituti di vigilanza alla tutela
  del posto di lavoro e quelli degli imprenditori che nel
  settore della vigilanza privata hanno investito le loro
  risorse economiche e personali, sulla base dell'affidamento
  loro dato dal rilascio della pregressa e revocanda licenza.
    E' appena il caso di considerare che istituto diverso da
  quello della revoca, disciplinata dall'articolo 4, è quello
  della decadenza del titolare dalla licenza per effetto di
  condanna penale o di misura di prevenzione a suo carico
  (articolo 5).
    Infine (fermo restando la definitività del provvedimento
  prefettizio di diniego della licenza) sembra utile qualificare
  il provvedimento prefettizio di revoca della licenza quale
  atto non definitivo, suscettibile ulteriormente di ricorso
  giurisdizionale al TAR o di ricorso gerarchico al Ministro
  dell'interno, da esperirsi ai sensi del decreto del Presidente
  della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199.
    L'articolo 6 dispone da ultimo che l'entrata in vigore
  della legge abbia luogo nel quindicesimo giorno successivo a
  quello di pubblicazione, eccezione fatta per le disposizioni
  la cui operatività è rinviata di centocinquanta giorni
  rispetto alla data della pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale,  anche allo scopo di rendere possibile,
  frattanto, l'entrata in vigore delle normative regolamentari
  di cui agli articoli 1 e 3.
 
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