| 1. Dopo l'articolo 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 733, è inserito il seguente:
"Art. 134- bis. - 1. Per l'attività consultiva
preordinata alla emanazione dei provvedimenti prefettizi nella
materia disciplinata dal titolo IV è istituita nei capoluoghi
di provincia e presso ogni prefettura o corrispondente ufficio
operante nel Trentino-Alto Adige ed in Valle d'Aosta
un'apposita commissione costituita da:
a) il prefetto o suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) quattro componenti in rappresentanza dei datori
di lavoro (istituti di vigilanza ed istituti di investigazione
privata);
c) quattro componenti in rappresentanza dei
lavoratori del settore.
2. Le modalità per la designazione dei componenti di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 sono disciplinate
con apposito regolamento da emanare con decreto del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400".
2. Il Ministro dell'interno emana il regolamento di cui al
comma 2 dell'articolo 134- bis del testo unico approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, introdotto dal comma
1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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