| 1. Dopo l'articolo 134- bis del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno
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1931, n. 733, introdotto dall'articolo 1 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 134- ter. - 1. Il prefetto può sottoporre
al parere della commissione prevista dall'articolo
134- bis, gli affari attinenti alla materia della
pubblica sicurezza, agli istituti di vigilanza ed a quelli di
investigazione privata e le eventuali sanzioni da irrogarsi a
carico degli istituti e delle guardie particolari private.
2. In particolare occorre il parere della commissione ove
si intenda imporre agli istituti l'utilizzazione di nuove
tecnologiche ovvero si intenda interdire l'impiego di
apparecchiature già in funzione. Tale parere non è
vincolante".
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