| 1. Dopo l'articolo 134- ter del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 733, introdotto dall'articolo 2 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 134- quater. - 1. Le disposizioni per il
funzionamento della commissione e sull'organizzazione
dell'ufficio di segreteria formano oggetto di apposito decreto
del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I pareri della Commissione prevista dall'articolo
134- bis non sono vincolanti".
2. Il Ministro dell'interno emana il decreto di cui al
comma 1 dell'articolo 134 quater, introdotto dal comma 1
del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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