| 1. Dopo l'articolo 136 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 733, è inserito il seguente:
"Art. 136- bis. - 1. Nel caso previsto
dall'articolo 136, quarto comma, di revoca
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dell'autorizzazione o della licenza occorrente per
l'esercizio delle attività degli istituti di vigilanza, il
prefetto notifica apposita contestazione al legale
rappresentante dell'istituto nei cui confronti sia stata
avviata procedura di revoca, nella quale elenca le disfunzioni
o comunque le ragioni di pubblica sicurezza o di ordine
pubblico che rendono necessaria la revoca, con assegnazione di
un termine non inferiore a quindici giorni, avente decorrenza
dalla data di avvenuta notifica, entro il quale il
destinatario della contestazione potrà fornire le sue
giustificazioni o documentate controdeduzioni.
2. L'atto di contestazione e le deduzioni fornite dal
destinatario della revoca sono sottoposti al parere della
commissione prevista dall'articolo 134- bis ".
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