| 1. Dopo l'articolo 136- bis del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 733, introdotto dall'articolo 4 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 136- ter. - 1. Non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 136- bis nel caso di
decadenza del titolare della licenza prevista dall'articolo
134, primo comma, conseguente a condanna penale del titolare o
all'applicazione di una misura di prevenzione.
2. Il provvedimento con il quale il prefetto nega la
licenza è definitivo ai sensi dell'articolo 141. Avverso il
provvedimento di revoca della licenza è esperibile ricorso
gerarchico al Ministro dell'interno".
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