| 1. Il fondo di cui all'articolo 1 è destinato:
a) ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e
l'attuazione, anche in collaborazione con istituzioni
culturali italiane e straniere, di convegni di studio,
manifestazioni celebrative, attività teatrali ed
editoriali;
b) al recupero e al restauro di opere d'arte e di
parti delle strutture della Basilica di San Giovanni Battista
in Monza e dell'arredo urbano pertinente l'area della
stessa;
c) al finanziamento di una serie di conferenze di
studiosi provenienti anche da Paesi europei su temi storici,
economici, politici, artistici e archeologici dell'epoca
longobardica;
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d) all'attuazione di un concorso e all'erogazione
di borse di studio per ricerche e studi di ordine storico,
politico ed economico che presentino contributi di pensiero e
di idee sull'epoca longobardica;
e) a finanziare la composizione e l'esecuzione di
un'opera musicale celebrativa che costituisca un contributo al
patrimonio musicale;
f) a sostenere iniziative di informazione, di
divulgazione e di conoscenza del patrimonio storico e delle
testimonianze di epoca longobardica.
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