| 1. Sono organi dell'Ente:
a) il consiglio d'amministrazione;
b) il collegio dei revisori dei conti.
2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le
relazioni tra gli organi sono disciplinati dallo statuto
dell'Ente stesso per quanto non previsto dalla presente
legge.
3. Con decreto del Ministro per i beni culturali ed
ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
fissati gli emolumenti spettanti al consiglio
d'amministrazione dell'Ente ed ai componenti del collegio dei
revisori dei conti.
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