| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 484 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
dispone che: "Contro i provvedimenti in materia di
trasferimenti d'ufficio o a domanda è ammesso ricorso al
Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme
parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
La disposizione citata pone la pubblica amministrazione
nelle condizioni di dover adeguare o rivedere i provvedimenti
emessi sulla base dei pareri (obbligatori e vincolanti)
espressi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.
In tal modo, l'organo tecnico della pubblica
amministrazione che, in applicazione
della norma vigente, dispone i trasferimenti
d'ufficio o a domanda adottando criteri omogenei per tutto il
personale interessato, viene a trovarsi in una condizione di
inferiorità rispetto al Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
E' vero che la pubblica amministrazione può invitare il
Consiglio a riflettere sul parere espresso, ma è altresì vero
che l'eventuale conferma del parere difforme espresso dal
Consiglio obbliga l'Amministrazione ad uniformarsi ad esso.
Un esempio sicuramente chiarisce meglio la questione. Si
supponga che:
a) in applicazione della legge n. 104 del 1992, e
dell'articolo 6- bis dell'ordinanza ministeriale n. 322,
un certo numero di presidi propongono domande di
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trasferimento corredate dalle documentazioni attestanti il
diritto ad essere avvicinati a propri familiari conviventi e
che, valutati i requisiti posseduti, l'Amministrazione
disponga i provvedimenti di trasferimento per gli aventi
titolo, con criteri omogenei per tutto il territorio
nazionale;
b) un preside interessato propone ricorso contro il
trasferimento di un certo numero di presidi, supponendo che
per essi sia stata interpretata in modo errato la norma
vigente;
c) l'Amministrazione trasmette al Consiglio
nazionale della pubblica istruzione il ricorso con il proprio
parere;
d) il Consiglio nazionale non ritiene valida
l'interpretazione data alla norma dall'Amministrazione ed
accoglie il ricorso;
e) l'Amministrazione rimette il parere al
Consiglio, invitando lo stesso a riesaminare il parere
espresso, in quanto difforme dal criterio interpretativo
adottato dall'Amministrazione medesima;
f) il Consiglio ribadisce l'accoglimento del
ricorso;
g) l'Amministrazione, obbligata a decidere su
conforme parere del Consiglio revoca i provvedimenti emessi ma
solo per i presidi citati nel ricorso promosso dal proponente,
conservando invariati i provvedimenti di trasferimento emessi,
alle medesime condizioni per gli altri presidi;
h) i presidi interessati dal provvedimento di
revoca del trasferimento producano ricorso al TAR.
A questo punto la magistratura amministrativa deve
esaminare il ricorso e deve chiedere all'Amministrazione il
parere che, ovviamente, non può essere difforme da quello
espresso e ribadito dalla stessa al Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Il terremoto di revisioni dei trasferimenti verificatosi su
decisione conforme al
parere espresso dal Consiglio, in difformità da quello
espresso dal Ministro della pubblica istruzione, si ripeterà
allorquando il TAR avrà emesso i logici e conseguenti
provvedimenti di sospensiva dell'efficacia dei decreti di
revoca.
In tal modo, il disposto dell'articolo 484 del citato testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n
297:
a) alimenta il contenzioso;
b) non tutela la pubblica amministrazione;
c) pone il Ministro della pubblica istruzione in
una condizione di netta inferiorità rispetto al Consiglio
nazionale della pubblica istruzione;
d) realizza una disparità di trattamento tra il
personale direttivo che ha legittimamente ottenuto il
trasferimento e che non ha visto contestato il provvedimento
relativo rispetto al personale, ugualmente legittimamente
trasferito, ma interessato dalla contestazione intervenuta,
con accoglimento della stessa su parere del Consiglio
nazionale, espresso in difformità dal criterio generale
adottato dal Ministro della pubblica istruzione.
Per ovviare al suesposto intreccio di competenze e di
continue revisioni dei provvedimenti emanati dal Ministro
della pubblica istruzione, si rende quanto mai necessaria la
modifica del disposto dell'articolo 484 del citato testo unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.
Nella sostanza si tratta di attribuire al Ministro della
pubblica istruzione, su parere obbligatorio ma non vincolante
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la
responsabilità sostanziale del provvedimento di trasferimento
dallo stesso adottato, essendo consentito comunque ai
controinteressati di presentare ricorso al TAR ed evitando, in
tal modo, la eventuale doppia revisione dei provvedimenti
adottati.
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