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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29494
DDL2429-0002
Progetto di legge Camera n. 2429 - testo presentato - (DDL12-2429)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2429. TESTIPDL
...C2429.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2429 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'articolo 484 del testo unico
  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
  dispone che: "Contro i provvedimenti in materia di
  trasferimenti d'ufficio o a domanda è ammesso ricorso al
  Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme
  parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
    La disposizione citata pone la pubblica amministrazione
  nelle condizioni di dover adeguare o rivedere i provvedimenti
  emessi sulla base dei pareri (obbligatori e vincolanti)
  espressi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.
    In tal modo, l'organo tecnico della pubblica
  amministrazione che, in applicazione
  della norma vigente, dispone i trasferimenti
  d'ufficio o a domanda adottando criteri omogenei per tutto il
  personale interessato, viene a trovarsi in una condizione di
  inferiorità rispetto al Consiglio nazionale della pubblica
  istruzione.
    E' vero che la pubblica amministrazione può invitare il
  Consiglio a riflettere sul parere espresso, ma è altresì vero
  che l'eventuale conferma del parere difforme espresso dal
  Consiglio obbliga l'Amministrazione ad uniformarsi ad esso.
    Un esempio sicuramente chiarisce meglio la questione.  Si
  supponga che:
        a)  in applicazione della legge n. 104 del 1992, e
  dell'articolo 6- bis  dell'ordinanza ministeriale n. 322,
  un certo numero di presidi propongono domande di
 
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  trasferimento corredate dalle documentazioni attestanti il
  diritto ad essere avvicinati a propri familiari conviventi e
  che, valutati i requisiti posseduti, l'Amministrazione
  disponga i provvedimenti di trasferimento per gli aventi
  titolo, con criteri omogenei per tutto il territorio
  nazionale;
        b)  un preside interessato propone ricorso contro il
  trasferimento di un certo numero di presidi, supponendo che
  per essi sia stata interpretata in modo errato la norma
  vigente;
        c)  l'Amministrazione trasmette al Consiglio
  nazionale della pubblica istruzione il ricorso con il proprio
  parere;
        d)  il Consiglio nazionale non ritiene valida
  l'interpretazione data alla norma dall'Amministrazione ed
  accoglie il ricorso;
        e)  l'Amministrazione rimette il parere al
  Consiglio, invitando lo stesso a riesaminare il parere
  espresso, in quanto difforme dal criterio interpretativo
  adottato dall'Amministrazione medesima;
        f)  il Consiglio ribadisce l'accoglimento del
  ricorso;
        g)  l'Amministrazione, obbligata a decidere su
  conforme parere del Consiglio revoca i provvedimenti emessi ma
  solo per i presidi citati nel ricorso promosso dal proponente,
  conservando invariati i provvedimenti di trasferimento emessi,
  alle medesime condizioni per gli altri presidi;
        h)  i presidi interessati dal provvedimento di
  revoca del trasferimento producano ricorso al TAR.
    A questo punto la magistratura amministrativa deve
  esaminare il ricorso e deve chiedere all'Amministrazione il
  parere che, ovviamente, non può essere difforme da quello
  espresso e ribadito dalla stessa al Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione.
    Il terremoto di revisioni dei trasferimenti verificatosi su
  decisione conforme al
  parere espresso dal Consiglio, in difformità da quello
  espresso dal Ministro della pubblica istruzione, si ripeterà
  allorquando il TAR avrà emesso i logici e conseguenti
  provvedimenti di sospensiva dell'efficacia dei decreti di
  revoca.
    In tal modo, il disposto dell'articolo 484 del citato testo
  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n
  297:
        a)  alimenta il contenzioso;
        b)  non tutela la pubblica amministrazione;
        c)  pone il Ministro della pubblica istruzione in
  una condizione di netta inferiorità rispetto al Consiglio
  nazionale della pubblica istruzione;
        d)  realizza una disparità di trattamento tra il
  personale direttivo che ha legittimamente ottenuto il
  trasferimento e che non ha visto contestato il provvedimento
  relativo rispetto al personale, ugualmente legittimamente
  trasferito, ma interessato dalla contestazione intervenuta,
  con accoglimento della stessa su parere del Consiglio
  nazionale, espresso in difformità dal criterio generale
  adottato dal Ministro della pubblica istruzione.
    Per ovviare al suesposto intreccio di competenze e di
  continue revisioni dei provvedimenti emanati dal Ministro
  della pubblica istruzione, si rende quanto mai necessaria la
  modifica del disposto dell'articolo 484 del citato testo unico
  approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.
    Nella sostanza si tratta di attribuire al Ministro della
  pubblica istruzione, su parere obbligatorio ma non vincolante
  del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la
  responsabilità sostanziale del provvedimento di trasferimento
  dallo stesso adottato, essendo consentito comunque ai
  controinteressati di presentare ricorso al TAR ed evitando, in
  tal modo, la eventuale doppia revisione dei provvedimenti
  adottati.
 
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