| 1. L'articolo 484 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal
seguente:
"Art. 484. - (Ricorso). - 1. Contro i
provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a
domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica
istruzione, che decide dopo aver sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione".
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