| Onorevoli Colleghi! -- Le vigenti disposizioni di
legge prevedono contributi particolari "alle imprese editrici
di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche" (articolo 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250). Tale speciale trattamento può
avere la sua ragion d'essere per l'importanza di contribuire
alla più ampia informazione politica dei cittadini,
specialmente tenendo conto del bassissimo livello di
diffusione che hanno nel nostro Paese i giornali ed i
periodici in genere. Non va taciuto che, per altro verso, si
potrebbe ravvisare un indebito trattamento di favore per certe
testate rispetto ad altre con le quali si trovano, sotto ogni
aspetto, in competizione commerciale, con
tanto di raccolta di pubblicità, distribuzione di
gadget e così via.
Posto, però, che tale speciale trattamento trovi
giustificazione, non si può accettare che tale contributo sia
subordinato alla condizione che tali forze politiche "abbiano,
alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in
almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero
abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, più di un
rappresentante in un ramo del Parlamento" (articolo 3, comma
10, della legge 7 agosto 1990, n. 250). Certo, è
indispensabile che vengano stabiliti parametri minimi di
rappresentanza istituzionale per evitare che giornali
qualsiasi "bussino a quattrini" proclamandosi organi di forze
politiche artificiosamente costituite e, di fatto,
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inconsistenti. Ma per quale ragione dopo quattro anni, dopo
due elezioni politiche, dopo profondi mutamenti nelle leggi
elettorali e nel panorama politico del Paese, si dovrebbe
ancora accettare, come parametro, la rappresentatività in
Parlamento alla data del 30 giugno 1991?
Si tratta, peraltro, di una norma di dubbia compatibilità
rispetto all'articolo 3 della Costituzione che stabilisce
l'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini.
I cittadini, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione,
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, ma coloro
che si associano a partiti entrati in Parlamento dopo il 30
giugno 1991 sono esclusi dai contributi goduti, invece, dagli
altri. A lungo andare si potrebbe anche assistere al
fenomeno inverso: ovvero di forze politiche ormai cancellate
dagli elettori che, però, godono ancora di contributi.
Ad oggi, oltre 240 deputati appartengono a forze politiche
discriminate dalla norma in questione. Molti ricorsi sono
pendenti rispetto ad essa. E' ormai giunto il momento di porre
fine a questa situazione approvando la presente proposta di
legge.
L'articolo 1 sopprime la data del 30 giugno 1991 quale
termine arbitrario in cui un partito doveva avere
rappresentanza parlamentare per godere dei contributi
spettanti al suo organo.
Sarà quindi richiesta la rappresentanza in Parlamento
nell'anno per cui si richiede il contributo.
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