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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29497
DDL2430-0002
Progetto di legge Camera n. 2430 - testo presentato - (DDL12-2430)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2430. TESTIPDL
...C2430.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2430 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Le vigenti disposizioni di
  legge prevedono contributi particolari "alle imprese editrici
  di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita
  menzione riportata in testata, risultino essere organi o
  giornali di forze politiche" (articolo 3, comma 10, della
  legge 7 agosto 1990, n. 250).  Tale speciale trattamento può
  avere la sua ragion d'essere per l'importanza di contribuire
  alla più ampia informazione politica dei cittadini,
  specialmente tenendo conto del bassissimo livello di
  diffusione che hanno nel nostro Paese i giornali ed i
  periodici in genere.  Non va taciuto che, per altro verso, si
  potrebbe ravvisare un indebito trattamento di favore per certe
  testate rispetto ad altre con le quali si trovano, sotto ogni
  aspetto, in competizione commerciale, con
  tanto di raccolta di pubblicità, distribuzione di
  gadget  e così via.
    Posto, però, che tale speciale trattamento trovi
  giustificazione, non si può accettare che tale contributo sia
  subordinato alla condizione che tali forze politiche "abbiano,
  alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in
  almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero
  abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, più di un
  rappresentante in un ramo del Parlamento" (articolo 3, comma
  10, della legge 7 agosto 1990, n. 250).  Certo, è
  indispensabile che vengano stabiliti parametri minimi di
  rappresentanza istituzionale per evitare che giornali
  qualsiasi "bussino a quattrini" proclamandosi organi di forze
  politiche artificiosamente costituite e, di fatto,
 
                               Pag. 2
 
  inconsistenti.  Ma per quale ragione dopo quattro anni, dopo
  due elezioni politiche, dopo profondi mutamenti nelle leggi
  elettorali e nel panorama politico del Paese, si dovrebbe
  ancora accettare, come parametro, la rappresentatività in
  Parlamento alla data del 30 giugno 1991?
    Si tratta, peraltro, di una norma di dubbia compatibilità
  rispetto all'articolo 3 della Costituzione che stabilisce
  l'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini.
    I cittadini, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione,
  hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, ma coloro
  che si associano a partiti entrati in Parlamento dopo il 30
  giugno 1991 sono esclusi dai contributi goduti, invece, dagli
  altri.  A lungo andare si potrebbe anche assistere al
  fenomeno inverso: ovvero di forze politiche ormai cancellate
  dagli elettori che, però, godono ancora di contributi.
    Ad oggi, oltre 240 deputati appartengono a forze politiche
  discriminate dalla norma in questione.  Molti ricorsi sono
  pendenti rispetto ad essa.  E' ormai giunto il momento di porre
  fine a questa situazione approvando la presente proposta di
  legge.
    L'articolo 1 sopprime la data del 30 giugno 1991 quale
  termine arbitrario in cui un partito doveva avere
  rappresentanza parlamentare per godere dei contributi
  spettanti al suo organo.
    Sarà quindi richiesta la rappresentanza in Parlamento
  nell'anno per cui si richiede il contributo.
 
DATA=950427 FASCID=DDL12-2430 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2430 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=243000 00 FASCIDC=12DDL2430 SORTNAV=0243000 000 00000 ZZDDLC2430 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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