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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2950
DDL0178-0008
Progetto di legge Camera n. 178 - testo presentato - (DDL12-178)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C178. TESTIPDL
...C178.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 7 Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC178 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Procedura per il collocamento mirato).
    1.  Il collocamento mirato al lavoro dei soggetti di cui
  all'articolo 2 è attuato mediante la seguente procedura:
        a)  presso ogni sezione circoscrizionale per
  l'impiego è costituita una graduatoria dei soggetti aventi
  diritto al collocamento obbligatorio, secondo l'ordine
  cronologico delle domande, strutturata con gli stessi criteri
  delle graduatorie per il collocamento ordinario.  Per ciascun
  iscritto è predisposta una scheda personale contenente tutte
  le indicazioni espresse dalla commissione di cui all'articolo
  5, nonché quella relativa ad eventuali professionalità
  acquisite in precedenza;
        b)  la sezione circscrizionale per l'impiego,
  esaminate le denunce semestrali di cui all'articolo 4, segnala
  al comune di residenza i nominativi dei candidati inseriti
  nella graduatoria di cui alla lettera  a),  in relazione
  ai posti disponibili;
        c)  il comune, sulla base delle indicazioni
  contenute nelle schede personali dei soggetti, attiva, ove
  necessario, la procedura per il collocamento mirato al lavoro
  di cui all'articolo 7, ed incarica la sezione circoscrizionale
  per l'impiego di rilasciare il necessario nulla-osta per
  l'avviamento al lavoro.  Nel caso in cui l'avente diritto sia
  avviato ad un percorso formativo, egli mantiene il posto in
  graduatoria;
        d)   rilasciato il nulla-osta di cui alla lettera
  c)  la sezione circoscrizionale per l'impiego ne dà
  comunicazione all'interessato, all'ente all'impresa o
  all'azienda richiedente ed al comune.  Qualora la commissione
  di cui all'articolo 5 accerti la situazione di invalidità di
  un soggetto già iscritto nelle liste del collocamento
  ordinario, questi può iscriversi nella graduatoria di cui alla
  lettera  a)   nella posizione corrispondente alla data
  dell'iscrizione nel collocamento ordinario;
 
                               Pag. 8
 
        e)   presso le sezioni circoscrizionali per
  l'impiego è istituito l'elenco degli apprendisti aventi i
  requisiti richiesti dall'articolo 2.  I datori di lavoro che
  intendono assumerli possono individuarli nominativamente.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-178 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0178 TOTPAG=0015 TOTDOC=0023 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=017800 00 FASCIDC=12DDL0178 SORTNAV=0017800 000 00000 ZZDDLC178 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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