| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
si presenta quale integrazione a quanto previsto dal disegno
di legge presentato dall'allora Ministro della sanità, Costa,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, Matteoli, per una
più incisiva azione di tutela della salute dei cittadini dai
pericoli derivanti dal fumo, compreso quello passivo.
La presente proposta di legge intende, in particolare,
riferirsi alle problematiche riguardanti l'applicazione delle
previste misure d'intervento nei pubblici esercizi.
E', altresì, opportuno promuovere adeguate campagne di
informazione sui pericoli del fumo, soprattutto nei confronti
dei giovani per una più incisiva e completa tutela della
salute.
Quindi le modifiche apportate al disegno di legge
dell'allora ministro Costa sono relative all'articolo 2, ove
si propone di
estendere da uno a due anni il periodo entro il quale si
provvede all'adeguamento dei locali, mediante apposite
attrezzature di condizionamento.
Ciò anche in riferimento al disposto dell'articolo 5, che
assegna centottanta giorni di tempo al Ministro della sanità
per disporre in ordine ai requisiti microclimatici di rinnovo
dell'aria da assicurare con idonei impianti di
condizionamento.
E' quindi necessario, in ragione delle difficoltà di
individuare i parametri sopra citati ed anche in relazione al
tempo necessario per l'installazione ed il reperimento sul
mercato degli appositi apparecchi di condizionamento,
prorogare il termine per l'installazione di detti impianti di
due anni.
All'articolo 3 del disegno di legge "Costa" viene aggiunto
il comma 2, che esime dall'installazione delle attrezzature di
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condizionamento quei locali a prevalente esercizio stagionale
estivo che presentino almeno un lato del proprio perimetro
totalmente aperto all'esterno. Tale configurazione appare,
infatti, in grado di assicurare un sufficiente ricambio
dell'aria nel locale medesimo, rendendo peraltro ininfluente
ai fini della depurazione dell'aria interna l'apporto di
qualsivoglia apparecchio di depurazione. Ciò non esclude,
ovviamente, che qualora detta area perimetrale esterna venga
chiusa, anche con strutture precarie, il proprietario del
locale deve assicurare la presenza ed il funzionamento
dell'impianto di condizionamento previsto dalla legge.
All'articolo 7 si prevede che un certo numero delle camere
da letto degli esercizi alberghieri siano assegnate per
l'ospitalità dei fumatori.
All'articolo 9, sempre in relazione al disegno di legge
"Costa", si propone di sopprimere l'erogazione di sanzioni
amministrative per coloro che "consentono di fumare", pur
avendo ottemperato all'obbligo di apporre gli appositi
cartelli. L'esempio, in pratica, più frequente è quello
dell'avventore di un pubblico locale sorpreso a fumare. E'
necessario che l'esercente lo segnali all'autorità cui compete
l'accertamento delle infrazioni, ma che non possa essere
ritenuto consenziente con lo stesso o che gli venga chiesto un
diretto intervento di repressione nei confronti del
fumatore.
Diverso è il caso, previsto dal comma 4 del citato articolo
9 del disegno di legge "Costa" - che viene mantenuto - in cui
l'autorità preposta, accerta ripetute infrazioni
al divieto di fumo, che possono portare alla
sospensione fino a tre mesi dell'abilitazione all'esercizio
dell'attività nei locali in cui vige il divieto di fumo,
perché, in tale caso, appare evidente la reponsabilità
dell'esercente nell'accondiscendere alle trasgressioni al
divieto di fumo che avvengono nel proprio locale.
Peraltro, va anche considerato che tali previsioni
potrebbero risultare per buona parte superate una volta
installati gli apparecchi di depurazione e ricambio
dell'aria.
L'articolo 11 dispone particolari misure agevolative per
coloro che provvedono all'installazione dei richiesti impianti
di condizionamento. Tali indicazioni, mutuate dalla legge 26
gennaio 1983, n. 18 (sull'obbligo del rilascio dello scontrino
fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa) si
ritiene possano costituire concreti elementi a sostegno
dell'azione di salvaguardia della salubrità ambientale,
rendendo più sostenibile per il pubblico esercente
l'installazione degli apparecchi di depurazione (si precisa,
al riguardo che viene fatto riferimento solo alle spese per
l'acquisto dell'apparecchio e non già a quelle per la sua
installazione, che possono gravare peraltro in misura
sensibile sul costo finale dell'impianto).
L'articolo 12 sollecita il Ministero della sanità a
promuovere periodicamente campagne di informazione a carattere
preventivo sui rischi derivanti dal fumo. A tal fine
stabilendo, altresì, gli opportuni contatti con il Ministero
della pubblica istruzione per le iniziative mirate ai giovani
in età scolare.
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