Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29500
DDL2431-0002
Progetto di legge Camera n. 2431 - testo presentato - (DDL12-2431)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2431. TESTIPDL
...C2431.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2431 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La presente proposta di legge
  si presenta quale integrazione a quanto previsto dal disegno
  di legge presentato dall'allora Ministro della sanità, Costa,
  di concerto con il Ministro dell'ambiente, Matteoli, per una
  più incisiva azione di tutela della salute dei cittadini dai
  pericoli derivanti dal fumo, compreso quello passivo.
    La presente proposta di legge intende, in particolare,
  riferirsi alle problematiche riguardanti l'applicazione delle
  previste misure d'intervento nei pubblici esercizi.
    E', altresì, opportuno promuovere adeguate campagne di
  informazione sui pericoli del fumo, soprattutto nei confronti
  dei giovani per una più incisiva e completa tutela della
  salute.
    Quindi le modifiche apportate al disegno di legge
  dell'allora ministro Costa sono relative all'articolo 2, ove
  si propone di
  estendere da uno a due anni il periodo entro il quale si
  provvede all'adeguamento dei locali, mediante apposite
  attrezzature di condizionamento.
    Ciò anche in riferimento al disposto dell'articolo 5, che
  assegna centottanta giorni di tempo al Ministro della sanità
  per disporre in ordine ai requisiti microclimatici di rinnovo
  dell'aria da assicurare con idonei impianti di
  condizionamento.
    E' quindi necessario, in ragione delle difficoltà di
  individuare i parametri sopra citati ed anche in relazione al
  tempo necessario per l'installazione ed il reperimento sul
  mercato degli appositi apparecchi di condizionamento,
  prorogare il termine per l'installazione di detti impianti di
  due anni.
    All'articolo 3 del disegno di legge "Costa" viene aggiunto
  il comma 2, che esime dall'installazione delle attrezzature di
 
                               Pag. 2
 
  condizionamento quei locali a prevalente esercizio stagionale
  estivo che presentino almeno un lato del proprio perimetro
  totalmente aperto all'esterno.  Tale configurazione appare,
  infatti, in grado di assicurare un sufficiente ricambio
  dell'aria nel locale medesimo, rendendo peraltro ininfluente
  ai fini della depurazione dell'aria interna l'apporto di
  qualsivoglia apparecchio di depurazione.  Ciò non esclude,
  ovviamente, che qualora detta area perimetrale esterna venga
  chiusa, anche con strutture precarie, il proprietario del
  locale deve assicurare la presenza ed il funzionamento
  dell'impianto di condizionamento previsto dalla legge.
    All'articolo 7 si prevede che un certo numero delle camere
  da letto degli esercizi alberghieri siano assegnate per
  l'ospitalità dei fumatori.
    All'articolo 9, sempre in relazione al disegno di legge
  "Costa", si propone di sopprimere l'erogazione di sanzioni
  amministrative per coloro che "consentono di fumare", pur
  avendo ottemperato all'obbligo di apporre gli appositi
  cartelli.  L'esempio, in pratica, più frequente è quello
  dell'avventore di un pubblico locale sorpreso a fumare.  E'
  necessario che l'esercente lo segnali all'autorità cui compete
  l'accertamento delle infrazioni, ma che non possa essere
  ritenuto consenziente con lo stesso o che gli venga chiesto un
  diretto intervento di repressione nei confronti del
  fumatore.
    Diverso è il caso, previsto dal comma 4 del citato articolo
  9 del disegno di legge "Costa" - che viene mantenuto - in cui
  l'autorità preposta, accerta ripetute infrazioni
  al divieto di fumo, che possono portare alla
  sospensione fino a tre mesi dell'abilitazione all'esercizio
  dell'attività nei locali in cui vige il divieto di fumo,
  perché, in tale caso, appare evidente la reponsabilità
  dell'esercente nell'accondiscendere alle trasgressioni al
  divieto di fumo che avvengono nel proprio locale.
    Peraltro, va anche considerato che tali previsioni
  potrebbero risultare per buona parte superate una volta
  installati gli apparecchi di depurazione e ricambio
  dell'aria.
    L'articolo 11 dispone particolari misure agevolative per
  coloro che provvedono all'installazione dei richiesti impianti
  di condizionamento.  Tali indicazioni, mutuate dalla legge 26
  gennaio 1983, n. 18 (sull'obbligo del rilascio dello scontrino
  fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa) si
  ritiene possano costituire concreti elementi a sostegno
  dell'azione di salvaguardia della salubrità ambientale,
  rendendo più sostenibile per il pubblico esercente
  l'installazione degli apparecchi di depurazione (si precisa,
  al riguardo che viene fatto riferimento solo alle spese per
  l'acquisto dell'apparecchio e non già a quelle per la sua
  installazione, che possono gravare peraltro in misura
  sensibile sul costo finale dell'impianto).
    L'articolo 12 sollecita il Ministero della sanità a
  promuovere periodicamente campagne di informazione a carattere
  preventivo sui rischi derivanti dal fumo.  A tal fine
  stabilendo, altresì, gli opportuni contatti con il Ministero
  della pubblica istruzione per le iniziative mirate ai giovani
  in età scolare.
 
DATA=950427 FASCID=DDL12-2431 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2431 TOTPAG=0009 TOTDOC=0015 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=243100 00 FASCIDC=12DDL2431 SORTNAV=0243100 000 00000 ZZDDLC2431 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati