Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29501
DDL2431-0003
Progetto di legge Camera n. 2431 - testo presentato - (DDL12-2431)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2431. TESTIPDL
...C2431.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2431 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  E' vietato fumare:
      a)  nei locali chiusi ed accessibili al pubblico
  ubicati:
        1) nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
        2) nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle altre
  istituzioni scolastiche ed educative, ivi compresi i
  conservatori di musica e le accademie;
        3) nelle università e nelle istituzioni
  universitarie;
        4) nelle strutture destinate alla erogazione dei
  servizi agli anziani;
        5) nelle strutture destinate alle erogazioni dei
  servizi ai minori;
        6) nelle strutture destinate alle attività sportive e
  ricreative;
        7) nelle strutture destinate ad ospitare riunioni,
  assembramenti, congressi o conferenze;
        8) nelle sale di esposizione, negli studi radiofonici e
  televisivi, nelle sale di spettacolo cinematografico e
  teatrale, nelle sale da ballo, nelle sale corse, nelle sale di
  riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche, nelle
  sale di lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte;
        9) nelle strutture pubbliche e private destinate alla
  erogazione di servizi al pubblico ove la erogazione comporti
  attesa, sosta o riunione del pubblico;
        10) negli esercizi commerciali;
        11) negli esercizi di ristorazione e somministrazione
  di cibi e bevande;
        12) nelle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie,
  portuali, marittime ed aeroportuali;
 
                               Pag. 4
 
      b)  nei luoghi di lavoro pubblici e privati,
  limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla
  permanenza di più persone.
    2.  E', altresì, vietato fumare:
      a)  negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di
  enti pubblici e privati concessionari di pubblici servizi di
  trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli
  privati di trasporto pubblico;
      b)  negli aeroplani sui voli di linea delle rotte
  nazionali ed internazionali di durata non superiore alle due
  ore; per i voli di durata superiore alle due ore devono essere
  previsti negli aeroplani spazi separati riservati ai
  fumatori.
    3.  Il divieto di cui all'articolo 28 del decreto del
  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è esteso
  ai corridoi ed alle piattaforme delle carrozze ferroviarie.
    4.  I soggetti responsabili delle strutture e dei mezzi di
  trasporto indicati ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti a curare che
  negli stessi sia assicurato il divieto di fumare.
 
DATA=950427 FASCID=DDL12-2431 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2431 TOTPAG=0009 TOTDOC=0015 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=243100 00 FASCIDC=12DDL2431 SORTNAV=0243100 000 00000 ZZDDLC2431 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati