| 1. E' vietato fumare:
a) nei locali chiusi ed accessibili al pubblico
ubicati:
1) nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
2) nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle altre
istituzioni scolastiche ed educative, ivi compresi i
conservatori di musica e le accademie;
3) nelle università e nelle istituzioni
universitarie;
4) nelle strutture destinate alla erogazione dei
servizi agli anziani;
5) nelle strutture destinate alle erogazioni dei
servizi ai minori;
6) nelle strutture destinate alle attività sportive e
ricreative;
7) nelle strutture destinate ad ospitare riunioni,
assembramenti, congressi o conferenze;
8) nelle sale di esposizione, negli studi radiofonici e
televisivi, nelle sale di spettacolo cinematografico e
teatrale, nelle sale da ballo, nelle sale corse, nelle sale di
riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche, nelle
sale di lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte;
9) nelle strutture pubbliche e private destinate alla
erogazione di servizi al pubblico ove la erogazione comporti
attesa, sosta o riunione del pubblico;
10) negli esercizi commerciali;
11) negli esercizi di ristorazione e somministrazione
di cibi e bevande;
12) nelle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie,
portuali, marittime ed aeroportuali;
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b) nei luoghi di lavoro pubblici e privati,
limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla
permanenza di più persone.
2. E', altresì, vietato fumare:
a) negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di
enti pubblici e privati concessionari di pubblici servizi di
trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli
privati di trasporto pubblico;
b) negli aeroplani sui voli di linea delle rotte
nazionali ed internazionali di durata non superiore alle due
ore; per i voli di durata superiore alle due ore devono essere
previsti negli aeroplani spazi separati riservati ai
fumatori.
3. Il divieto di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è esteso
ai corridoi ed alle piattaforme delle carrozze ferroviarie.
4. I soggetti responsabili delle strutture e dei mezzi di
trasporto indicati ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti a curare che
negli stessi sia assicurato il divieto di fumare.
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