| 1. Nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 4), e lettera b), devono essere
riservati ai fumatori appositi locali, nel rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 5, nei quali sia assicurato il
ricambio d'aria mediante l'installazione di impianti di
condizionamento o di depuratori idonei a purificare l'aria
inquinata dal fumo.
2. Le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), numeri 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), possono
destinare ai fumatori appositi locali dotati degli impianti di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. All'adeguamento di cui al comma 1 si provvede entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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