| 1. Il divieto di fumare di cui all'articolo 1, non si
applica ai locali di cui alla lettera a), numeri 3), 4),
6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) ed alla lettera b) del
comma 1 del medesimo articolo 1, qualora in tali locali sia
assicurato il ricambio d'aria mediante l'installazione di
impianti di condizionamento o di depuratori idonei a
purificare l'aria inquinata dal fumo.
2. Il divieto di fumare di cui all'articolo 1, non si
applica negli esercizi di ristorazione e somministrazione di
cibi e bevande a prevalente esercizio stagionale estivo che,
per le loro caratteristiche, presentino almeno un quarto della
superficie perimetrale totalmente aperta all'esterno.
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