| 1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con gli altri Ministri competenti, sentito il
Consiglio superiore di sanità, con decreto da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
può individuare altri locali, strutture e mezzi di trasporto
ai quali estendere il divieto di cui all'articolo 1.
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