| 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il
Consiglio superiore di sanità, emana disposizioni in ordine ai
requisiti microclimatici di rinnovo dell'aria da assicurare
con idonei impianti di condizionamento.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 del presente
articolo sono fissate le modalità per l'esposizione dei
cartelli indicatori di cui all'articolo 7, comma 2, nei locali
di cui agli articoli 1, 2 e 3.
Pag. 6
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanità 18 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 20 maggio 1976, per i locali indicati nel
medesimo decreto.
| |