| 1. Nei locali di cui all'articolo 1 devono essere applicati
cartelli recanti:
a) il divieto di fumare con la indicazione della
relativa norma e della sanzione comminata ai trasgressori;
b) l'indicazione del soggetto cui spetta curare la
osservanza del divieto e dell'autorità cui compete
l'accertamento delle infrazioni.
2. Nei locali di cui agli articoli 2 e 3 deve essere
applicato un cartello luminoso riportante le stesse
indicazioni di cui al comma 1, del presente articolo, con
accensione automatica in caso di mancato funzionamento degli
impianti di condizionamento, ovvero di mancato rispetto dei
limiti di temperatura e di umidità.
3. Gli esercizi alberghieri, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono ad indicare le camere riservate ai fumatori.
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