| 1. Chiunque fumi nei locali in cui vige il relativo divieto
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 50.000 a lire 200.000.
2. I soggetti cui compete curare l'osservanza del divieto
di fumare sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni nel
caso in cui non ottemperino all'obbligo di apporre il cartello
di cui all'articolo 7.
3. Chiunque non rispetti i requisiti degli impianti di cui
all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
4. Nel caso in cui siano commesse più violazioni agli
obblighi previsti negli articoli 1, comma 4, e 7, commi 1 e 2,
può essere disposta la sospensione per un periodo non
superiore a tre mesi dell'abilitazione all'esercizio
dell'attività nei locali in cui vige il divieto medesimo.
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