| 1. All'accertamento degli illeciti amministrativi di cui
all'articolo 9, provvedono i competenti organi di polizia che
presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni.
2. Per l'accertamento, la contestazione e la notificazione
delle infrazioni al divieto di fumare nell'ambito dei servizi
di pubblico trasporto restano ferme le disposizioni vigenti in
materia per le Ferrovie dello Stato SpA, per le ferrovie
concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di
trasporto pubblico ai quali, in mancanza di una disciplina
specifica, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, in quanto compatibili.
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