| 1. Ai soggetti che provvedono all'installazione degli
impianti di condizionamento o dei depuratori di cui
all'articolo 1, comma 1, è concesso un credito d'imposta, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
limitatamente all'acquisto degli idonei apparecchi di
condizionamento, nella misura del 30 per cento della parte del
prezzo qualora esso non ecceda lire 5 milioni e nella misura
del 40 per cento qualora il costo ecceda lire 5 milioni, e
fino ad un importo massimo di lire 20 milioni.
2. Se l'apparecchio di condizionamento od il depuratore
idonei a purificare l'aria inquinata dal fumo sono acquistati
dal soggetto in locazione finanziaria, il credito di imposta
di cui al comma 1, con riferimento ai canoni di locazione
pagati per ciascun periodo di imposta e fino alla concorrenza
dell'importo complessivo del prezzo di acquisto
dell'apparecchio, si applica purché non sia superiore a lire
20 milioni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo
di imposta nel quale il prezzo di acquisto od il canone di
locazione sono stati corrisposti ed è commisurato
all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla
dichiarazione devono essere allegati, in originale od in copia
fotostatica ed a pena dell'inammissibilità del credito di
imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del
prezzo d'acquisto o del canone di locazione. Dai documenti
devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto
il costo, quelle del destinatario del pagamento, nonché
l'ammontare del prezzo o del canone pagato. Nel caso di
locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione
anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di
locazione, che deve contenere la indicazione del prezzo di
acquisto dell'apparecchio condizionatore, o del depuratore
desunto dal listino di vendita
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vigente alla data di stipula del contratto.
4. L'ammortamento del costo degli apparecchi di cui al
comma 2, al netto del credito di imposta previsto dal comma 1,
e degli interessi passivi corrispondenti al pagamento
differito del prezzo, è effettuato in ragione del 25 per cento
a partire dal periodo di imposta in cui l'apparecchio di
condizionamento od il depuratore è stato acquistato, ai sensi
e con le modalità di cui all'articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, e
successive modificazioni. Qualora il costo unitario, al netto
del credito di imposta, non superi lire 3 milioni, ne è
ammessa la deduzione integrale nel periodo di imposta in cui
gli apparecchi di condizionamento od i depuratori sono stati
acquistati.
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