| Onorevoli Colleghi! -- La situazione del sistema
previdenziale italiano è tale per cui si impone una drastica
inversione di rotta che miri anzitutto a privilegiare quei
soggetti che sono più vicini al pensionamento.
Attualmente, non esiste alcuna correlazione tra la vita
contributiva (cioè tra quanto si è versato) e la pensione
ricevuta; il sistema a ripartizione (cioè i lavoratori di oggi
con i loro contributi pagano le pensioni a coloro che hanno
smesso di lavorare) non è più in grado di funzionare poiché il
rapporto tra lavoratori attivi e pensionati è ormai prossimo
ad un rapporto di 1 a 1; ci sono sempre più pensionati con
trattamenti che via via aumentano di importo e sempre meno
giovani che con i propri contributi ne permettono il
pagamento.
Il sistema definito "solidaristico", a causa di dissennate
politiche di scambio, ha finito per creare disuguaglianze,
privilegi e sprechi; la previdenza è stata "confusa" con
l'assistenza scaricando così "al futuro" sulle prossime
generazioni (i nostri figli) i rischi relativi all'enorme
debito previdenziale e i sacrifici in termini di minori e
incerte prestazioni.
L'indilazionabile e profonda revisione del sistema
previdenziale si deve comunque porre l'obiettivo di soddisfare
l'uomo e il suo bisogno di sicurezza dello stesso.
Una riforma seria e credibile dovrà quindi avere i seguenti
requisiti:
dovrà essere strutturale e il più possibile definitiva
per ridare finalmente certezze e serenità sia agli attuali
pensionati che ai futuri pensionandi, evitando altresì
stress sul sistema dovuti a "panico da riforma
continua". A tal fine occorrerà porre in essere un piano
pluriennale per la riduzione del "debito previdenziale"
rafforzando il monitoraggio degli enti previdenziali;
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dovrà rimodellare sia il sistema obbligatorio di base che
quello complementare collettivo ed individuale, ridisegnando,
per ciascuno dei livelli, gli spazi e le regole con il massimo
di equità;
la Lega Nord ha sempre ritenuto che il cardine della
riforma sarebbe dovuto essere il sistema a capitalizzazione
dei contributi previdenziali. Poiché la situazione finanziaria
dell'INPS ne impedisce il passaggio immediato, "seppur a
malincuore" è stata accettata la trasformazione del sistema
previdenziale da "retributivo" a "contributivo" con
prestazioni commisurate ai contributi versati nell'intero arco
della vita nonché alla speranza di vita dei soggetti al
momento del pensionamento;
un giusto equilibrio tra efficienza del sistema e
solidarietà nel perseguimento di un equilibrio finanziario ad
"aliquote sostenibili" delle diverse gestioni
previdenziali;
un approccio libero e graduale, in relazione alla
retribuzione percepita e "all'effetto carriera", verso forme
complementari di previdenza pubbliche, private o miste;
una flessibilità nei tempi e nelle modalità di uscita dal
mondo del lavoro senza assurde penalizzazioni in rapporto
all'età dei soggetti;
una netta separazione tra assistenza e previdenza.
L'architettura del sistema previdenziale dovrà, in tempi
brevi e con progressività, orientarsi verso uno "schema a tre
pilastri" complementari fra di loro.
Il primo pilastro che svolgerà un ruolo essenziale e
centrale all'interno del sistema pensionistico, sarà pubblico,
di base, obbligatorio, gestito a ripartizione con il metodo
contributivo ad aliquota unica di rivalutazione. Il sistema
opererà entro un tetto massimo di lire 40 milioni, indicizzate
ai prezzi, sia a livello contributivo che prestazionale. Ciò
significa che in prospettiva si pagheranno i contributi
obbligatori su un ammontare massimo di retribuzione o di
reddito pari a 40 milioni (tetto).
Prevedere un tetto prefissato è l'unica soluzione che può
consentire, anche per il nostro Paese, il decollo dei fondi
pensione complementari, che dovranno essere affrontati e
regolamentati con apposita legge, e ridurre, di fatto, il
costo del lavoro (perché ovviamente per la parte eccedente i
40 milioni sia i datori di lavoro che i lavoratori non
dovranno versare oneri contributivi).
Obiettivo di questo pilastro è garantire il "vitalizio
minimo di base".
Le prestazioni saranno quindi:
funzione dell'ammontare totale dei contributi versati nel
corso dell'intera vita lavorativa, rivalutati anno per anno,
in base all'inflazione rilevata dall'Istat e alla crescita
media dei salari reali per occupato;
funzione della speranza di vita all'età del pensionamento
secondo indici dinamici basati sulle tavole di sopravvivenza
Istat e secondo il sesso; parametrate ad un coefficiente di
"compatibilità" che in base ad un piano di medio-lungo periodo
dovrà consentire: un riequilibrio del flusso
contributi/prestazioni ad una aliquota contributiva
considerata equa e sostenibile dal sistema.
Così sono garantiti: lo stesso tipo di rivalutazione sia ai
contributi versati che alle rendite in pagamento, la massima
equità tra la popolazione degli attivi e quella dei
pensionati.
Poiché l'equilibrio gestionale di un "sistema
previdenziale" può essere compromesso da fattori esterni o
interni ad esso, il coefficiente di compatibilità (simile ad
un rubinetto che regola il flusso delle uscite), diviene così
uno strumento indispensabile per correlare le prestazioni
offerte dal sistema previdenziale sia alla situazione
complessiva della finanza pubblica che con l'equilibrio delle
varie gestioni assicurative e ciò senza cambiare i parametri o
le modalità di calcolo insite nel metodo contributivo.
La gestione del coefficiente è fondamentale per garantire
l'efficacia del nuovo schema.
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Il tasso di rivalutazione sarà unico per tutte le gestioni
obbligatorie e verrà utilizzato, come abbiamo visto, sia per
la rivalutazione dei contributi versati ai fini del calcolo
del montante che delle rendite.
Esso sarà pari alla media ponderale del tasso annuo di
crescita delle retribuzioni reali e del tasso di crescita dei
redditi da lavoro autonomo, sommato all'indice dell'incremento
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
rilevato dall'Istat.
In particolare: all'articolo 2 è prevista l'introduzione di
conti individuali intestati a ciascun singolo lavoratore.
I prestatori d'opera sprovvisti di previdenza obbligatoria
dovranno iscriversi alle casse professionali scelte secondo il
criterio di affinità (articolo 3, comma 3).
All'articolo 8 è prevista l'istituzione di un tetto che
sarà applicato obbligatoriamente ed immediatamente per i nuovi
assunti ed i lavoratori in genere.
Il tetto sarà rivalutato annualmente in base all'indice dei
prezzi al consumo ed al tasso di incremento della dinamica dei
redditi medi da lavoro. La scelta della somma di lire 40
milioni nasce dal fatto che, secondo le più recenti stime rese
note dalla Confindustria ad un recente convegno, il 75 per
cento dei lavoratori dipendenti gode di un reddito compreso
fra i 30 e i 40 milioni di lire. Ragion per cui è facile
argomentare che le casse dell'INPS non subiranno "ammanchi"
ulteriori.
L'articolo 10 disciplina il cosiddetto periodo transitorio
secondo il metodo del pro-rata. L'anzianità contributiva
è stabilita in 37 anni di contribuzione ma indipendentemente
dall'età del pensionando.
L'articolo 11 prevede che la pensione sarà erogata al
compimento del 65^ anno di età (uomini e donne, ferma restando
l'elevazione di un anno ogni 18 mesi) e l'ammontare della
stessa corrisponderà a quanto emergerà dal monte contributivo
di cui al conto individuale, fermo il principio integrativo
stabilito dall'articolo 9.
Il nuovo schema consente la piena cumulabilità dei redditi
da lavoro autonomo o dipendente con quelli derivanti da
pensione, senza nessuna penalizzazione, ma soggetti alla
tassazione secondo le regole vigenti.
E' del tutto ovvio che preliminarmente occorra stabilire, e
quindi di fatto definire, ciò che debba essere considerato
assistenza e previdenza.
L'articolo 14 si occupa del trattamento dei dipendenti
statali e degli enti locali che dovrebbero essere, da subito,
parificati a quelli privati.
Le pensioni estere sono analizzate nell'articolo 16, il
quale prevede l'erogazione ai lavoratori esteri che abbiano
versamenti contributivi ed età anagrafica prevista per il FPLD
(Fondo pensioni lavoratori dipendenti).
Le pensioni di reversibilità contemplate all'articolo 17,
sono rapportate all'età del coniuge e quindi alla speranza di
vita all'età di fruizione della prestazione nonché alla
situazione reddituale del coniuge superstite.
Per le indennità di accompagnamento è previsto
dall'articolo 18 un tetto reddituale ed un obbligo di
dichiarazione a fini fiscali.
Il tetto è stabilito in lire 80 milioni data l'esiguità
dell'importo dell'assegno (inferiore a lire 600 mila mensili)
che dovrebbe, a nostro sommesso avviso, essere elevato ad un
importo dignitoso. Ovviamente in tal caso al lievitare
dell'importo dell'assegno scenderebbe l'importo del limite di
reddito.
Al successivo articolo 19 viene affrontato il capitolo
pensioni d'invalidità affinché, entro un biennio, si provveda
mediante controlli incrociati (forze dell'ordine USL, comuni e
regioni) ad una verifica totale sulla legittimità di tali
pensioni considerando che, ad oggi, pendono 2.400.000 domande.
Non crediamo occorrano particolari commenti al riguardo.
Particolare importanza assume la problematica legata al
minimo vitale corrisposto tramite un assegno di base non
reversibile dallo Stato (attraverso la fiscalità generale) ai
comuni con la creazione di due appositi capitoli di bilancio.
Gli stessi sono deputati a vigilare sulla sussistenza dei
requisiti in capo ai soggetti beneficiari del detto
assegno.
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Proprio perché l'efficienza cammina di pari passo con il
decentramento ed in materia di controllo, proprio l'autorità
comunale pare la più vicina alla realtà dei soggetti.
Crediamo, con la presente proposta di legge, di aver dato a
ciascun singolo lavoratore
la concreta possibilità di "andare in pensione"
secondo la propria volontà e con parametri di calcolo
oggettivi pur tenendo conto delle esigenze peculiari del
sistema previdenziale.
Un'occasione concreta di essere veramente liberisti nei
fatti.
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