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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29519
DDL2433-0002
Progetto di legge Camera n. 2433 - testo presentato - (DDL12-2433)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2433. TESTIPDL
...C2433.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2433 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La situazione del sistema
  previdenziale italiano è tale per cui si impone una drastica
  inversione di rotta che miri anzitutto a privilegiare quei
  soggetti che sono più vicini al pensionamento.
    Attualmente, non esiste alcuna correlazione tra la vita
  contributiva (cioè tra quanto si è versato) e la pensione
  ricevuta; il sistema a ripartizione (cioè i lavoratori di oggi
  con i loro contributi pagano le pensioni a coloro che hanno
  smesso di lavorare) non è più in grado di funzionare poiché il
  rapporto tra lavoratori attivi e pensionati è ormai prossimo
  ad un rapporto di 1 a 1; ci sono sempre più pensionati con
  trattamenti che via via aumentano di importo e sempre meno
  giovani che con i propri contributi ne permettono il
  pagamento.
    Il sistema definito "solidaristico", a causa di dissennate
  politiche di scambio, ha finito per creare disuguaglianze,
  privilegi e sprechi; la previdenza è stata "confusa" con
  l'assistenza scaricando così "al futuro" sulle prossime
  generazioni (i nostri figli) i rischi relativi all'enorme
  debito previdenziale e i sacrifici in termini di minori e
  incerte prestazioni.
    L'indilazionabile e profonda revisione del sistema
  previdenziale si deve comunque porre l'obiettivo di soddisfare
  l'uomo e il suo bisogno di sicurezza dello stesso.
    Una riforma seria e credibile dovrà quindi avere i seguenti
  requisiti:
      dovrà essere strutturale e il più possibile definitiva
  per ridare finalmente certezze e serenità sia agli attuali
  pensionati che ai futuri pensionandi, evitando altresì
  stress  sul sistema dovuti a "panico da riforma
  continua".  A tal fine occorrerà porre in essere un piano
  pluriennale per la riduzione del "debito previdenziale"
  rafforzando il monitoraggio degli enti previdenziali;
 
                               Pag. 2
 
      dovrà rimodellare sia il sistema obbligatorio di base che
  quello complementare collettivo ed individuale, ridisegnando,
  per ciascuno dei livelli, gli spazi e le regole con il massimo
  di equità;
      la Lega Nord ha sempre ritenuto che il cardine della
  riforma sarebbe dovuto essere il sistema a capitalizzazione
  dei contributi previdenziali.  Poiché la situazione finanziaria
  dell'INPS ne impedisce il passaggio immediato, "seppur a
  malincuore" è stata accettata la trasformazione del sistema
  previdenziale da "retributivo" a "contributivo" con
  prestazioni commisurate ai contributi versati nell'intero arco
  della vita nonché alla speranza di vita dei soggetti al
  momento del pensionamento;
      un giusto equilibrio tra efficienza del sistema e
  solidarietà nel perseguimento di un equilibrio finanziario ad
  "aliquote sostenibili" delle diverse gestioni
  previdenziali;
      un approccio libero e graduale, in relazione alla
  retribuzione percepita e "all'effetto carriera", verso forme
  complementari di previdenza pubbliche, private o miste;
      una flessibilità nei tempi e nelle modalità di uscita dal
  mondo del lavoro senza assurde penalizzazioni in rapporto
  all'età dei soggetti;
      una netta separazione tra assistenza e previdenza.
    L'architettura del sistema previdenziale dovrà, in tempi
  brevi e con progressività, orientarsi verso uno "schema a tre
  pilastri" complementari fra di loro.
    Il primo pilastro che svolgerà un ruolo essenziale e
  centrale all'interno del sistema pensionistico, sarà pubblico,
  di base, obbligatorio, gestito a ripartizione con il metodo
  contributivo ad aliquota unica di rivalutazione.  Il sistema
  opererà entro un tetto massimo di lire 40 milioni, indicizzate
  ai prezzi, sia a livello contributivo che prestazionale.  Ciò
  significa che in prospettiva si pagheranno i contributi
  obbligatori su un ammontare massimo di retribuzione o di
  reddito pari a 40 milioni (tetto).
    Prevedere un tetto prefissato è l'unica soluzione che può
  consentire, anche per il nostro Paese, il decollo dei fondi
  pensione complementari, che dovranno essere affrontati e
  regolamentati con apposita legge, e ridurre, di fatto, il
  costo del lavoro (perché ovviamente per la parte eccedente i
  40 milioni sia i datori di lavoro che i lavoratori non
  dovranno versare oneri contributivi).
    Obiettivo di questo pilastro è garantire il "vitalizio
  minimo di base".
    Le prestazioni saranno quindi:
      funzione dell'ammontare totale dei contributi versati nel
  corso dell'intera vita lavorativa, rivalutati anno per anno,
  in base all'inflazione rilevata dall'Istat e alla crescita
  media dei salari reali per occupato;
      funzione della speranza di vita all'età del pensionamento
  secondo indici dinamici basati sulle tavole di sopravvivenza
  Istat e secondo il sesso; parametrate ad un coefficiente di
  "compatibilità" che in base ad un piano di medio-lungo periodo
  dovrà consentire: un riequilibrio del flusso
  contributi/prestazioni ad una aliquota contributiva
  considerata equa e sostenibile dal sistema.
    Così sono garantiti: lo stesso tipo di rivalutazione sia ai
  contributi versati che alle rendite in pagamento, la massima
  equità tra la popolazione degli attivi e quella dei
  pensionati.
    Poiché l'equilibrio gestionale di un "sistema
  previdenziale" può essere compromesso da fattori esterni o
  interni ad esso, il coefficiente di compatibilità (simile ad
  un rubinetto che regola il flusso delle uscite), diviene così
  uno strumento indispensabile per correlare le prestazioni
  offerte dal sistema previdenziale sia alla situazione
  complessiva della finanza pubblica che con l'equilibrio delle
  varie gestioni assicurative e ciò senza cambiare i parametri o
  le modalità di calcolo insite nel metodo contributivo.
    La gestione del coefficiente è fondamentale per garantire
  l'efficacia del nuovo schema.
 
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    Il tasso di rivalutazione sarà unico per tutte le gestioni
  obbligatorie e verrà utilizzato, come abbiamo visto, sia per
  la rivalutazione dei contributi versati ai fini del calcolo
  del montante che delle rendite.
    Esso sarà pari alla media ponderale del tasso annuo di
  crescita delle retribuzioni reali e del tasso di crescita dei
  redditi da lavoro autonomo, sommato all'indice dell'incremento
  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
  rilevato dall'Istat.
    In particolare: all'articolo 2 è prevista l'introduzione di
  conti individuali intestati a ciascun singolo lavoratore.
    I prestatori d'opera sprovvisti di previdenza obbligatoria
  dovranno iscriversi alle casse professionali scelte secondo il
  criterio di affinità (articolo 3, comma 3).
    All'articolo 8 è prevista l'istituzione di un tetto che
  sarà applicato obbligatoriamente ed immediatamente per i nuovi
  assunti ed i lavoratori in genere.
    Il tetto sarà rivalutato annualmente in base all'indice dei
  prezzi al consumo ed al tasso di incremento della dinamica dei
  redditi medi da lavoro.  La scelta della somma di lire 40
  milioni nasce dal fatto che, secondo le più recenti stime rese
  note dalla Confindustria ad un recente convegno, il 75 per
  cento dei lavoratori dipendenti gode di un reddito compreso
  fra i 30 e i 40 milioni di lire.  Ragion per cui è facile
  argomentare che le casse dell'INPS non subiranno "ammanchi"
  ulteriori.
    L'articolo 10 disciplina il cosiddetto periodo transitorio
  secondo il metodo del  pro-rata.  L'anzianità contributiva
  è stabilita in 37 anni di contribuzione ma indipendentemente
  dall'età del pensionando.
    L'articolo 11 prevede che la pensione sarà erogata al
  compimento del 65^ anno di età (uomini e donne, ferma restando
  l'elevazione di un anno ogni 18 mesi) e l'ammontare della
  stessa corrisponderà a quanto emergerà dal monte contributivo
  di cui al conto individuale, fermo il principio integrativo
  stabilito dall'articolo 9.
    Il nuovo schema consente la piena cumulabilità dei redditi
  da lavoro autonomo o dipendente con quelli derivanti da
  pensione, senza nessuna penalizzazione, ma soggetti alla
  tassazione secondo le regole vigenti.
    E' del tutto ovvio che preliminarmente occorra stabilire, e
  quindi di fatto definire, ciò che debba essere considerato
  assistenza e previdenza.
    L'articolo 14 si occupa del trattamento dei dipendenti
  statali e degli enti locali che dovrebbero essere, da subito,
  parificati a quelli privati.
    Le pensioni estere sono analizzate nell'articolo 16, il
  quale prevede l'erogazione ai lavoratori esteri che abbiano
  versamenti contributivi ed età anagrafica prevista per il FPLD
  (Fondo pensioni lavoratori dipendenti).
    Le pensioni di reversibilità contemplate all'articolo 17,
  sono rapportate all'età del coniuge e quindi alla speranza di
  vita all'età di fruizione della prestazione nonché alla
  situazione reddituale del coniuge superstite.
    Per le indennità di accompagnamento è previsto
  dall'articolo 18 un tetto reddituale ed un obbligo di
  dichiarazione a fini fiscali.
    Il tetto è stabilito in lire 80 milioni data l'esiguità
  dell'importo dell'assegno (inferiore a lire 600 mila mensili)
  che dovrebbe, a nostro sommesso avviso, essere elevato ad un
  importo dignitoso.  Ovviamente in tal caso al lievitare
  dell'importo dell'assegno scenderebbe l'importo del limite di
  reddito.
    Al successivo articolo 19 viene affrontato il capitolo
  pensioni d'invalidità affinché, entro un biennio, si provveda
  mediante controlli incrociati (forze dell'ordine USL, comuni e
  regioni) ad una verifica totale sulla legittimità di tali
  pensioni considerando che, ad oggi, pendono 2.400.000 domande.
  Non crediamo occorrano particolari commenti al riguardo.
    Particolare importanza assume la problematica legata al
  minimo vitale corrisposto tramite un assegno di base non
  reversibile dallo Stato (attraverso la fiscalità generale) ai
  comuni con la creazione di due appositi capitoli di bilancio.
  Gli stessi sono deputati a vigilare sulla sussistenza dei
  requisiti in capo ai soggetti beneficiari del detto
  assegno.
 
                               Pag. 4
 
    Proprio perché l'efficienza cammina di pari passo con il
  decentramento ed in materia di controllo, proprio l'autorità
  comunale pare la più vicina alla realtà dei soggetti.
    Crediamo, con la presente proposta di legge, di aver dato a
  ciascun singolo lavoratore
  la concreta possibilità di "andare in pensione"
  secondo la propria volontà e con parametri di calcolo
  oggettivi pur tenendo conto delle esigenze peculiari del
  sistema previdenziale.
    Un'occasione concreta di essere veramente liberisti nei
  fatti.
 
DATA=950427 FASCID=DDL12-2433 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2433 TOTPAG=0013 TOTDOC=0023 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0004 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=243300 00 FASCIDC=12DDL2433 SORTNAV=0243300 000 00000 ZZDDLC2433 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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