| (Disposizioni generali).
1. La presente legge ha lo scopo di garantire ai lavoratori
pubblici e privati il diritto a prestazioni pensionistiche
correlate ai versamenti contributivi effettuati.
2. Ai cittadini aventi 65 anni, del tutto privi di mezzi
necessari per vivere o con mezzi insufficienti è riconosciuto
il diritto ad un corrispettivo che ne garantisca il minimo
vitale.
3. Misure e modalità della pensione di anzianità,
invalidità, vecchiaia e per i superstiti sono rapportate in
misura proporzionale al valore dei contributi accreditati e
con i coefficienti e le varianti previsti dalla presente
legge, in modo da attuare la solidarietà tra le diverse
generazioni.
| |