| (Soggetti assicurati).
1. I lavoratori subordinati pubblici e privati, i
coltivatori diretti, i mezzadri e coloni, gli artigiani, gli
esercenti attività commerciali restano assoggettati
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti.
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2. E' fatta salva la possibilità di permanere o di
iscriversi ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.
3. Nel caso di lavoratori autonomi non ricompresi in alcuna
forma pensionistica obbligatoria è fatto obbligo agli stessi
di iscriversi presso l'ente pensionistico più affine
all'attività esercitata. In caso di conflitto decisionale la
scelta obbligatoria è demandata al datore di lavoro. A tal
fine non si applicano le norme contenute negli statuti o nei
regolamenti degli ordini professionali o di categoria che ne
impediscono l'iscrizione.
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