| (Prestazioni).
1. La pensione è costituita:
a) per il periodo precedente l'entrata in vigore
della presente legge da un importo calcolato secondo la
normativa allora vigente;
b) per il periodo successivo all'entrata in vigore
della presente legge, le prestazioni saranno calcolate sulla
base dell'ammontare totale dei contributi versati nel corso
dell'intera vita lavorativa del soggetto e annualmente
rivalutati.
2. Il coefficiente di rivalutazione è pari all'indice dei
prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT, sommato alla media ponderale di crescita dei
salari reali e dei redditi da lavoro autonomo.
3. Il divisore del montante contributivo è fissato in un
parametro che incorpora la probabilità di godimento della
rendita per il soggetto e per gli eventuali superstiti. Il
coefficiente è stabilito con legge per dieci anni sulla base
di proiezioni demografiche fornite dall'ISTAT con previsione
di solvibilità di almeno quindici anni e dirette a garantire
l'equilibrio finanziario. Le prestazioni sono rapportate alla
speranza di vita all'età del pensionamento secondo le tavole
di mortalità elaborate dall'ISTAT e parametrate ad un
coefficiente di compatibilità che, nel medio-lungo periodo,
dovrà consentire un riequilibrio del flusso
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contributi-prestazioni ad una aliquota contributiva
sostenibile finanziariamente dal sistema previdenziale.
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