| (Tetto contributivo).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per i neo assunti e per tutti gli altri lavoratori è previsto
l'assoggettamento ai contributi sociali obbligatori, diretti a
garantire il trattamento di cui all'articolo 6, entro un tetto
contributivo prestazionale di lire 40 milioni.
2. Il tetto di cui al comma 1 è rivalutato annualmente
sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati ed al tasso di incremento della dinamica
dei redditi medi da lavoro.
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