| (Minimo vitale).
1. Ai cittadini italiani, residenti in Italia, che hanno
compiuto 65 anni e hanno maturato un montante contributivo
insufficiente al raggiungimento della prestazione minima e si
trovino nelle condizioni reddituali di cui al comma 3, su
domanda da presentare al comune di residenza è corrisposto un
assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo
netto da imposta che per il 1995 è pari a lire 8 milioni. Tale
importo è indicizzato annualmente dall'INPS sulla base della
dinamica pro capite dei consumi delle famiglie rilevati
dall'ISTAT.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dallo
Stato ai comuni. A tal fine vengono istituiti appositi
capitoli nei bilanci di ciascun comune.
3. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è
attribuito in misura ridotta fino alla concorrenza
dell'importo di cui al comma 1 se non coniugato, maggiorato
del 30 per cento se con coniuge a carico sprovvisto di redditi
propri.
4. Non sono considerate parti integranti del reddito, ai
fini della corresponsione
Pag. 9
dell'assegno di base di cui al comma 1, la casa ove il
soggetto risiede abitualmente, gli assegni alimentari, e tutto
ciò che è assoggettato a tassazione separata.
5. Eventuali incrementi di reddito oltre il limite
annualmente stabilito comportano la sospensione immediata
dell'assegno di cui al comma 1.
6. La somma che costituisce l'assegno di base è corrisposta
dallo Stato al comune ove risiede il soggetto beneficiario per
la liquidazione a quest'ultimo.
7. Il richiedente deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di certificare la sussistenza dei requisiti
reddituali richiesti.
8. Il comune deve accertare annualmente la sussistenza dei
requisiti diretti all'attribuzione, in capo ai soggetti,
dell'assegno di base.
9. Il comune, successivamente alla liquidazione
dell'assegno, trasmette copia della domanda di assegno e delle
allegate dichiarazioni reddituali agli uffici finanziari che
dispongono gli accertamenti di legge.
10. Nel caso di domanda contenente dichiarazioni false o
mendaci l'interessato deve corrispondere, a titolo di sanzione
amministrativa, oltre alle somme indebitamente incassate, il
quadruplo della somma stessa. Eventuali comportamenti tali da
integrare violazioni di norme civili o penali sono puniti
secondo le vigenti norme in materia.
| |