| (Disciplina transitoria).
1. A decorrere dal 30 giugno 1995, l'anzianità contributiva
minima per i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati o
autonomi è stabilita in 37 anni, indipendentemente da altri
limiti di età.
2. Per tutti i lavoratori iscritti al regime obbligatorio
alla data del 30 giugno 1995 sarà applicato il sistema
contributivo prorata. Le prestazioni sono composte
da:
a) una prima parte calcolata secondo le regole
previgenti;
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b) una seconda parte calcolata secondo il metodo
contributivo, con un tasso di capitalizzazione univoco e
parametrato ad un coefficiente che esprime la speranza di vita
media di uomini e donne, maggiorata di 5 anni.
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