| (Pensioni di reversibilità).
1. In caso di decesso del coniuge titolare di pensione è
assicurato al coniuge superstite con figli minori handicappati
il trattamento integrale commisurato all'età del coniuge
superstite stesso e alla durata del matrimonio; in caso di
coniuge superstite senza figli minori o handicappati a carico
il trattamento di reversibilità è ridotto fino al 60 per cento
dell'intera prestazione pensionistica del soggetto defunto
titolare della pensione, purché il reddito del coniuge
superstite non superi, per il 1995, il tetto di lire 30
milioni.
| |