| 1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole:
"della guardia di finanza,", sono inserite le seguenti: "del
Corpo delle capitanerie di porto,";
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole:
"le guardie di finanza,", sono inserite le seguenti: "il
personale del Corpo delle capitanerie di porto,".
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