| (Dotazioni ed ambiti di spesa).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per
il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 4.175
miliardi, pari a lire 875 miliardi per l'anno 1995, a lire
1.650 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1.650 miliardi per
l'anno 1997. Per gli anni 1998 e 1999, le occorrenti risorse
finanziarie sono stabilite, rispettivamente dalle leggi
finanziarie per il 1996 e per il 1997, in misura non inferiore
a quelle previste per l'anno 1997.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare
gli interventi di competenza delle regioni a statuto ordinario
e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, di seguito denominato "Ministero", nonché, ove
specificatamente previsto, le attività delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
491.
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3. Le quote di spesa di parte nazionale previste dai
regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a
carico del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola,
nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione ed al
miglioramento delle strutture agricole, sono poste a carico
del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183. A carico dello stesso fondo di rotazione
è ammesso il finanziamento della quota nazionale di tutte le
azioni che, finanziate dall'Unione europea attraverso la
Sezione garanzia del Fondo europeo di orientamento e garanzia
agricola, siano riconosciute dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) di carattere
socio-strutturale o di accompagnamento alla riforma della
politica agricola comune.
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