| (Obiettivi della politica agricola,
agroindustriale e forestale nazionale).
1. Gli interventi e le azioni connessi all'utilizzo delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 2 sono programmati e
realizzati nel rispetto dei princìpi e dei criteri generali
stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola,
agroindustriale e forestale, secondo quanto previsto dal Piano
nazionale di cui all'articolo 4, nel rispetto dei vincoli
della politica agricola dell'Unione europea e degli accordi
sottoscritti in sede internazionale.
2. Gli interventi programmati e finanziati dalla presente
legge sono volti a realizzare i seguenti obiettivi prioritari:
assicurare competitività ed efficienza al sistema produttivo,
in rapporto al mercato, al fine di conseguire livelli di
reddito agricolo comparabili con quelli degli altri settori
economici, anche attraverso lo sviluppo, il consolidamento e
l'integrazione delle imprese agricole ed agroalimentari
singole, associate e cooperative; tutelare l'occupazione, con
particolare riferimento a quella giovanile; favorire il
riequilibrio
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del territorio, con particolare riguardo alle aree
svantaggiate; salvaguardare l'ambiente e valorizzare lo spazio
rurale; migliorare il saldo della bilancia agroalimentare e
forestale.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti, anche
tramite l'orientamento degli investimenti, in funzione
dell'evoluzione della relativa domanda al fine di evitare la
formazione delle eccedenze di produzione che non trovino
assorbimento sul mercato e della tutela del consumatore.
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