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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29551
DDL2435-0008
Progetto di legge Camera n. 2435 - testo presentato - (DDL12-2435)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2435. TESTIPDL
...C2435.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2435 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Procedure e contenuti della programmazione agricola,
                 agroindustriale e forestale
                         nazionale).
    1.  Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, di seguito denominato "Ministro", entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  di concerto con il Comitato permanente delle politiche
  agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2
  della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato
  "Comitato permanente", propone al CIPE, per il quinquennio
  1995-1999, il Piano agricolo, agroindustriale e forestale
  nazionale, di seguito denominato "Piano nazionale".
    2.  Il Piano nazionale, in coerenza con le finalità della
  presente legge e con quanto stabilito all'articolo 3, deve
  indicare le opzioni politiche, gli indirizzi e gli obiettivi,
  anche diversificati a livello territoriale, nonché gli
  strumenti e le modalità di controllo del perseguimento degli
  stessi, al fine di garantire omogeneità nei flussi informativi
  nei rapporti tra Stato e regioni ed assicurare il necessario
  coordinamento dei programmi di cui al comma 4 con la
  programmazione generale.
    3.  Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le regioni
 
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  e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro
  i successivi quarantacinque giorni, il Piano nazionale.
    4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  adottano, entro novanta giorni dalla data di approvazione da
  parte del CIPE del Piano nazionale, ai sensi del comma 3, in
  conformità ai propri ordinamenti, i programmi di sviluppo
  rurale, agroindustriale ed alimentare, coerenti con gli
  indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale.
    5.  I programmi di cui al comma 4 devono essere inviati, a
  cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero
  che, svolta l'istruttoria tecnica, li propone, entro
  quarantacinque giorni dal loro ricevimento, al Comitato
  permanente per il parere di coerenza, espresso in base agli
  strumenti di verifica indicati nel Piano nazionale.
    6.  Nel caso di mancata adozione dei programmi di cui al
  comma 4, il Ministro, su proposta del Comitato permanente,
  assegna alle regioni ed alle province autonome un termine
  entro il quale procedere alla loro adozione.  Nel caso di
  ulteriore inadempienza la quota annuale di finanziamento è
  destinata ad incrementare il fondo di cui all'articolo 8,
  comma 2.
    7.  Ove il Comitato permanente ritenga di non approvare i
  programmi, poiché non coerenti con gli indirizzi e gli
  obiettivi del Piano nazionale, lo stesso assegna alle regioni
  o alle province autonome interessate un termine entro il quale
  i programmi devono essere adeguati.  In caso di mancato
  adeguamento nel termine fissato, si procede ai sensi del comma
  6.
    8.  Alle regioni a statuto speciale ed alle province
  autonome inadempienti non possono essere destinate le risorse
  finanziarie previste agli articoli 8 e 9.
 
DATA=950428 FASCID=DDL12-2435 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2435 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=013 PAGFIN=0009 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=243500 00 FASCIDC=12DDL2435 SORTNAV=0243500 000 00000 ZZDDLC2435 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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