| (Procedure e contenuti della programmazione agricola,
agroindustriale e forestale
nazionale).
1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, di seguito denominato "Ministro", entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con il Comitato permanente delle politiche
agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2
della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato
"Comitato permanente", propone al CIPE, per il quinquennio
1995-1999, il Piano agricolo, agroindustriale e forestale
nazionale, di seguito denominato "Piano nazionale".
2. Il Piano nazionale, in coerenza con le finalità della
presente legge e con quanto stabilito all'articolo 3, deve
indicare le opzioni politiche, gli indirizzi e gli obiettivi,
anche diversificati a livello territoriale, nonché gli
strumenti e le modalità di controllo del perseguimento degli
stessi, al fine di garantire omogeneità nei flussi informativi
nei rapporti tra Stato e regioni ed assicurare il necessario
coordinamento dei programmi di cui al comma 4 con la
programmazione generale.
3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni
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e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro
i successivi quarantacinque giorni, il Piano nazionale.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, entro novanta giorni dalla data di approvazione da
parte del CIPE del Piano nazionale, ai sensi del comma 3, in
conformità ai propri ordinamenti, i programmi di sviluppo
rurale, agroindustriale ed alimentare, coerenti con gli
indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale.
5. I programmi di cui al comma 4 devono essere inviati, a
cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero
che, svolta l'istruttoria tecnica, li propone, entro
quarantacinque giorni dal loro ricevimento, al Comitato
permanente per il parere di coerenza, espresso in base agli
strumenti di verifica indicati nel Piano nazionale.
6. Nel caso di mancata adozione dei programmi di cui al
comma 4, il Ministro, su proposta del Comitato permanente,
assegna alle regioni ed alle province autonome un termine
entro il quale procedere alla loro adozione. Nel caso di
ulteriore inadempienza la quota annuale di finanziamento è
destinata ad incrementare il fondo di cui all'articolo 8,
comma 2.
7. Ove il Comitato permanente ritenga di non approvare i
programmi, poiché non coerenti con gli indirizzi e gli
obiettivi del Piano nazionale, lo stesso assegna alle regioni
o alle province autonome interessate un termine entro il quale
i programmi devono essere adeguati. In caso di mancato
adeguamento nel termine fissato, si procede ai sensi del comma
6.
8. Alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome inadempienti non possono essere destinate le risorse
finanziarie previste agli articoli 8 e 9.
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