| (Partecipazione dei soggetti sociali).
1. Al fine di favorire la partecipazione agli atti di
programmazione e di verifica previsti dalla presente legge, le
organizzazioni
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professionali agricole datoriali e le organizzazzioni
cooperative sono consultate, nelle forme previste dalle
vigenti disposizioni, in fase di predisposizione e di verifica
del Piano e dei programmi di cui all'articolo 4. Tali
consultazioni sono svolte, rispettivamente, per quanto di
competenza, dal Comitato permanente e dalle regioni, le quali
devono dare atto di tale forma di partecipazione nei
provvedimenti relativi all'adozione dei propri programmi di
sviluppo rurale ed agroindustriale.
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