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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29553
DDL2435-0010
Progetto di legge Camera n. 2435 - testo presentato - (DDL12-2435)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2435. TESTIPDL
...C2435.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2435 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Verifica dello stato di attuazione).
    1.  Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province
  autonome trasmettono al Ministero le relazioni sullo stato di
  attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 4.
    2.  Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro trasmette
  al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di
  attuazione del Piano e dei programmi di cui all'articolo 4,
  con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse
  finanziarie relative alla presente legge.  Il materiale
  informativo relativo all'attività svolta dalle regioni e dalle
  province autonome, nei settori di competenza della presente
  legge, deve contenere tutti gli elementi utili, con
  riferimento all'intero complesso dell'attività realizzata
  dalle medesime.
    3.  Il Comitato permanente nomina un gruppo di lavoro
  composto da almeno sei funzionari regionali, incaricato di
  collaborare con il Ministero per la predisposizione della
  relazione di cui al comma 2.
    4.  Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono la base
  per la predisposizione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un
  rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura italiana, a cura
  del Ministero, di concerto con il Comitato permanente.
    5.  In base alla relazione sullo stato di attuazione di cui
  al comma 2 ed al rapporto annuale di cui al comma 4 il nucleo
  di analisi e valutazione, di cui all'articolo
 
                              Pag. 11
 
  18, propone al Ministro le misure correttive e gli
  aggiornamenti da apportare al Piano nazionale.
    6.  Entro il 30 ottobre di ogni anno il Ministro, di
  concerto con il Comitato permanente, propone al CIPE, che
  delibera entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli
  aggiornamenti al Piano nazionale.
    7.  Le regioni e le province autonome adeguano i loro
  programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale entro trenta
  giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 6.
 
DATA=950428 FASCID=DDL12-2435 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2435 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=011 PAGFIN=0011 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=243500 00 FASCIDC=12DDL2435 SORTNAV=0243500 000 00000 ZZDDLC2435 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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