| (Verifica dello stato di attuazione).
1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province
autonome trasmettono al Ministero le relazioni sullo stato di
attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro trasmette
al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione del Piano e dei programmi di cui all'articolo 4,
con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse
finanziarie relative alla presente legge. Il materiale
informativo relativo all'attività svolta dalle regioni e dalle
province autonome, nei settori di competenza della presente
legge, deve contenere tutti gli elementi utili, con
riferimento all'intero complesso dell'attività realizzata
dalle medesime.
3. Il Comitato permanente nomina un gruppo di lavoro
composto da almeno sei funzionari regionali, incaricato di
collaborare con il Ministero per la predisposizione della
relazione di cui al comma 2.
4. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono la base
per la predisposizione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un
rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura italiana, a cura
del Ministero, di concerto con il Comitato permanente.
5. In base alla relazione sullo stato di attuazione di cui
al comma 2 ed al rapporto annuale di cui al comma 4 il nucleo
di analisi e valutazione, di cui all'articolo
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18, propone al Ministro le misure correttive e gli
aggiornamenti da apportare al Piano nazionale.
6. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Ministro, di
concerto con il Comitato permanente, propone al CIPE, che
delibera entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli
aggiornamenti al Piano nazionale.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i loro
programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale entro trenta
giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 6.
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