| (Programmi regionali di sviluppo rurale,
agroindustriale ed alimentare).
1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui
all'articolo 4, comma 4, alle regioni a statuto ordinario è
assegnata la somma di lire 620 miliardi per l'anno 1995, di
lire 1.200 miliardi per l'anno 1996 e di lire 1.200 miliardi
per l'anno 1997.
2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 provvede il
CIPE entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio
finanziario di competenza, su proposta del Ministro, previa
indicazione del Comitato permanente. Eventuali modifiche al
riparto degli stanziamenti a seguito di variazioni apportate
dalla legge finanziaria sono deliberate dal CIPE, su
indicazione del Comitato permanente, entro il 31 gennaio
dell'anno finanziario di competenza. In sede di prima
applicazione della presente legge il CIPE provvede al riparto
delle somme entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
medesima.
3. Il 40 per cento dell'importo di cui al comma 1,
disponibile per gli anni 1997 e seguenti, è ripartito in base
alla capacità operativa delle regioni medesime, desunta dalle
relazioni sullo stato di attuazione secondo parametri
individuati dal Comitato permanente.
4. Sugli importi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni
1995 e 1996 è posta a carico la somma di lire 75,6 miliardi
destinata alla copertura finanziaria delle rate,
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comprese tra la sesta e la decima, dei mutui di miglioramento
fondiario contratti dalle regioni e dalle province autonome in
applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n.
984.
5. Le rate successive alla decima sono poste a carico del
bilancio del Ministero del tesoro. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
del tesoro ed il Ministero stabiliscono gli importi annuali e
le assegnazioni per ogni singola regione o provincia
autonoma.
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