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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29554
DDL2435-0011
Progetto di legge Camera n. 2435 - testo presentato - (DDL12-2435)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C2435. TESTIPDL
...C2435.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2435 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Programmi regionali di sviluppo rurale,
               agroindustriale ed alimentare).
    1.  Per gli interventi previsti dai programmi di cui
  all'articolo 4, comma 4, alle regioni a statuto ordinario è
  assegnata la somma di lire 620 miliardi per l'anno 1995, di
  lire 1.200 miliardi per l'anno 1996 e di lire 1.200 miliardi
  per l'anno 1997.
    2.  Al riparto delle somme di cui al comma 1 provvede il
  CIPE entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio
  finanziario di competenza, su proposta del Ministro, previa
  indicazione del Comitato permanente.  Eventuali modifiche al
  riparto degli stanziamenti a seguito di variazioni apportate
  dalla legge finanziaria sono deliberate dal CIPE, su
  indicazione del Comitato permanente, entro il 31 gennaio
  dell'anno finanziario di competenza.  In sede di prima
  applicazione della presente legge il CIPE provvede al riparto
  delle somme entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
  medesima.
    3.  Il 40 per cento dell'importo di cui al comma 1,
  disponibile per gli anni 1997 e seguenti, è ripartito in base
  alla capacità operativa delle regioni medesime, desunta dalle
  relazioni sullo stato di attuazione secondo parametri
  individuati dal Comitato permanente.
    4.  Sugli importi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni
  1995 e 1996 è posta a carico la somma di lire 75,6 miliardi
  destinata alla copertura finanziaria delle rate,
 
                              Pag. 12
 
  comprese tra la sesta e la decima, dei mutui di miglioramento
  fondiario contratti dalle regioni e dalle province autonome in
  applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n.
  984.
    5.  Le rate successive alla decima sono poste a carico del
  bilancio del Ministero del tesoro.  Entro sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
  del tesoro ed il Ministero stabiliscono gli importi annuali e
  le assegnazioni per ogni singola regione o provincia
  autonoma.
 
DATA=950428 FASCID=DDL12-2435 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2435 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=011 PAGFIN=0012 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=243500 00 FASCIDC=12DDL2435 SORTNAV=0243500 000 00000 ZZDDLC2435 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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