| (Programmi di rilevanza interregionale).
1. Per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale
e dei programmi previsti all'articolo 4 possono essere
realizzati programmi di rilevanza interregionale, con
particolare riferimento a quelli orientati al mercato.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai
programmi di cui al comma 1 è costituito un apposito fondo la
cui dotazione è stabilita in lire 100 miliardi per l'anno 1995
ed in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e
1997.
3. Il Ministro, di concerto con il Comitato permanente, può
apportare le necessarie modifiche all'importo annuale del
fondo di cui al comma 2.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
possono proporre e partecipare alla realizzazione dei
programmi di cui al comma 1. Le azioni realizzate nei
rispettivi territori di competenza sono finanziate per l'80
per cento dell'importo con le risorse finanziarie del bilancio
interno e per il 20 per cento con il concorso finanziario del
fondo di cui al comma 2.
5. I programmi di rilevanza interregionale, di durata
annuale o pluriennale, possono essere proposti dal Ministero o
da almeno tre enti locali, attraverso una intesa tra regioni e
province autonome. Essi devono individuare le azioni attuate,
rispettivamente, dalle regioni e dalle province
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autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato
permanente, in sede di prima applicazione della presente
legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della medesima e per gli anni successivi entro il 30 ottobre
di ogni anno.
6. I programmi di cui al comma 1 individuano, altresì,
opportuni meccanismi di controllo sull'efficienza e
l'efficacia degli interventi realizzati.
7. La verifica dello stato di attuazione degli interventi
previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata, dal
gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base
degli elementi informativi forniti dalle regioni, dalle
province autonome e dal Ministero.
8. Sulla base dei risultati della verifica dello stato di
attuazione dei programmi ai sensi del comma 7, il Ministro,
entro il 31 gennaio di ogni anno, propone al Comitato
permanente, che li approva entro i trenta giorni successivi,
le modifiche e gli adeguamenti dei programmi e, ove
necessario, la riprogrammazione dei finanziamenti, destinando
le eventuali economie anche alla realizzazione di diversi o
nuovi programmi.
9. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, può
promuovere programmi particolari ad alto contenuto tecnologico
ed innovativo, con effetti direttamente ricadenti nel
territorio di una o più regioni e province autonome. La
dotazione di spesa annua relativa alla realizzazione di tali
programmi non può essere superiore al 4 per cento dell'importo
del fondo di cui al comma 2.
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