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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29555
DDL2435-0012
Progetto di legge Camera n. 2435 - testo presentato - (DDL12-2435)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C2435. TESTIPDL
...C2435.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2435 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Programmi di rilevanza interregionale).
    1.  Per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale
  e dei programmi previsti all'articolo 4 possono essere
  realizzati programmi di rilevanza interregionale, con
  particolare riferimento a quelli orientati al mercato.
    2.  Per la realizzazione degli interventi previsti dai
  programmi di cui al comma 1 è costituito un apposito fondo la
  cui dotazione è stabilita in lire 100 miliardi per l'anno 1995
  ed in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e
  1997.
    3.  Il Ministro, di concerto con il Comitato permanente, può
  apportare le necessarie modifiche all'importo annuale del
  fondo di cui al comma 2.
    4.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome
  possono proporre e partecipare alla realizzazione dei
  programmi di cui al comma 1.  Le azioni realizzate nei
  rispettivi territori di competenza sono finanziate per l'80
  per cento dell'importo con le risorse finanziarie del bilancio
  interno e per il 20 per cento con il concorso finanziario del
  fondo di cui al comma 2.
    5.  I programmi di rilevanza interregionale, di durata
  annuale o pluriennale, possono essere proposti dal Ministero o
  da almeno tre enti locali, attraverso una intesa tra regioni e
  province autonome.  Essi devono individuare le azioni attuate,
  rispettivamente, dalle regioni e dalle province
 
                              Pag. 13
 
  autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato
  permanente, in sede di prima applicazione della presente
  legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della medesima e per gli anni successivi entro il 30 ottobre
  di ogni anno.
    6.  I programmi di cui al comma 1 individuano, altresì,
  opportuni meccanismi di controllo sull'efficienza e
  l'efficacia degli interventi realizzati.
    7.  La verifica dello stato di attuazione degli interventi
  previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata, dal
  gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base
  degli elementi informativi forniti dalle regioni, dalle
  province autonome e dal Ministero.
    8.  Sulla base dei risultati della verifica dello stato di
  attuazione dei programmi ai sensi del comma 7, il Ministro,
  entro il 31 gennaio di ogni anno, propone al Comitato
  permanente, che li approva entro i trenta giorni successivi,
  le modifiche e gli adeguamenti dei programmi e, ove
  necessario, la riprogrammazione dei finanziamenti, destinando
  le eventuali economie anche alla realizzazione di diversi o
  nuovi programmi.
    9.  Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, può
  promuovere programmi particolari ad alto contenuto tecnologico
  ed innovativo, con effetti direttamente ricadenti nel
  territorio di una o più regioni e province autonome.  La
  dotazione di spesa annua relativa alla realizzazione di tali
  programmi non può essere superiore al 4 per cento dell'importo
  del fondo di cui al comma 2.
 
DATA=950428 FASCID=DDL12-2435 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2435 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=012 PAGFIN=0013 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=243500 00 FASCIDC=12DDL2435 SORTNAV=0243500 000 00000 ZZDDLC2435 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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