Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29556
DDL2435-0013
Progetto di legge Camera n. 2435 - testo presentato - (DDL12-2435)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C2435. TESTIPDL
...C2435.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2435 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Programmi di rilevanza nazionale).
    1.  Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo
  2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare
  riferimento a quelle stabilite al comma 3, lettera  d),
  ed al comma 6 del medesimo articolo 2, e dal decreto-legge 18
  giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
 
                              Pag. 14
 
  dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nonché per l'attuazione
  degli interventi da realizzare di concerto con il Comitato
  permanente, è attribuita la somma di lire 155 miliardi per il
  1995, di lire 300 miliardi per il 1996 e di lire 300 miliardi
  per il 1997.
    2.  Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra gli
  interventi previsti al medesimo comma, per l'anno 1995,
  provvede il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del
  Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Per gli anni successivi al 1995 provvede il Ministro, d'intesa
  con il Comitato permanente, entro il 31 marzo di ogni anno,
  anche sulla base della verifica di cui al comma 5.
    3.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale  della delibera del CIPE di
  approvazione del riparto dei fondi ai sensi del comma 2, il
  Ministro propone al Ministero del tesoro le variazioni dei
  capitoli di bilancio necessari per l'attuazione delle relative
  spese.
    4.  Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione
  amministrativa del Ministero ed avviare la riforma dello stato
  di previsione della spesa del Ministero per l'anno 1995, il
  Ministro del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro,
  d'intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via
  permanente i capitoli di spesa individuati, nonché di variare
  lo stanziamento di quelli esistenti.
    5.  La verifica dello stato di attuazione delle azioni e dei
  programmi attuati con i fondi di cui al comma 1 è realizzata,
  entro il 31 gennaio di ogni anno, dal gruppo di lavoro di cui
  al comma 3 dell'articolo 6, sulla base del materiale
  informativo predisposto dal Ministero.
 
DATA=950428 FASCID=DDL12-2435 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2435 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=030 PAGFIN=0014 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=243500 00 FASCIDC=12DDL2435 SORTNAV=0243500 000 00000 ZZDDLC2435 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati