| (Programmi di rilevanza nazionale).
1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo
2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare
riferimento a quelle stabilite al comma 3, lettera d),
ed al comma 6 del medesimo articolo 2, e dal decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nonché per l'attuazione
degli interventi da realizzare di concerto con il Comitato
permanente, è attribuita la somma di lire 155 miliardi per il
1995, di lire 300 miliardi per il 1996 e di lire 300 miliardi
per il 1997.
2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra gli
interventi previsti al medesimo comma, per l'anno 1995,
provvede il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del
Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli anni successivi al 1995 provvede il Ministro, d'intesa
con il Comitato permanente, entro il 31 marzo di ogni anno,
anche sulla base della verifica di cui al comma 5.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di
approvazione del riparto dei fondi ai sensi del comma 2, il
Ministro propone al Ministero del tesoro le variazioni dei
capitoli di bilancio necessari per l'attuazione delle relative
spese.
4. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione
amministrativa del Ministero ed avviare la riforma dello stato
di previsione della spesa del Ministero per l'anno 1995, il
Ministro del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro,
d'intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via
permanente i capitoli di spesa individuati, nonché di variare
lo stanziamento di quelli esistenti.
5. La verifica dello stato di attuazione delle azioni e dei
programmi attuati con i fondi di cui al comma 1 è realizzata,
entro il 31 gennaio di ogni anno, dal gruppo di lavoro di cui
al comma 3 dell'articolo 6, sulla base del materiale
informativo predisposto dal Ministero.
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