| (Modalità dell'istruttoria amministrativa).
1. In attuazione dei programmi di cui agli articoli 8 e 9,
il Ministero procede alla relativa istruttoria tecnica,
sentite le regioni e le province autonome interessate,
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che esprimono il proprio parere sulla validità
tecnico-economica per quanto concerne gli aspetti territoriali
e di settore.
2. Per l'ammissibilità di finanziamento dei progetti da
realizzare in attuazione dei programmi di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome devono acquisire i pareri
dell'ufficio del Genio civile, dell'ufficio tecnico erariale
anche per quanto riguarda i beni immateriali, degli uffici
preposti agli adempimenti di carattere sanitario e dei Vigili
del fuoco.
3. Il Ministero, per i progetti di cui al comma 2, nonché
per quelli eseguiti in attuazione dei regolamenti comunitari a
fini strutturali, ha facoltà di nominare, anche in corso
d'opera, apposite commissioni per l'accertamento
dell'esecuzione dei lavori. Le commissioni sono composte da
funzionari del Ministero, della regione o della provincia
autonoma competente per territorio, e, ove necessario, del
Genio civile e dell'ufficio tecnico erariale e di altri enti
intervenuti nella procedura istruttoria. Ai componenti di tali
commissioni può essere riconosciuto, a carico dei beneficiari,
un compenso complessivamente determinato in ragione dell'1 per
cento per importi fino a 100 milioni di lire, aumentato dell'1
per mille per gli importi compresi tra lire 101 milioni e
1.000 milioni e dello 0,50 per mille per gli importi oltre
lire 1.000 milioni.
4. Per la realizzazione di attività connesse ai programmi
di cui al comma 1, gli organismi beneficiari possono prevedere
l'istituzione di comitati tecnico-scientifici, dei quali
possono essere chiamati a far parte anche dipendenti della
pubblica amministrazione, cui spetta lo stesso trattamento
economico previsto a favore degli altri membri dei comitati
medesimi.
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