| (Impianti di particolare interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive modificazioni).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il
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Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al
CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di
particolare interesse pubblico realizzati ai sensi
dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive modificazioni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli impianti di cui al comma 1 possono essere
trasferiti secondo le modalità previste dal programma
approvato dal CIPE, alle regioni, in cui sono dislocati e che
ne facciano richiesta o, d'intesa con le regioni stesse, a
favore di enti pubblici che ne facciano richiesta, od a favore
dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ne abbiano la gestione in base ad un formale
atto di concessione.
3. Qualora il trasferimento degli impianti non risulti
possibile secondo quanto previsto al comma 2, gli stessi
impianti possono essere alienati, mediante pubblici incanti, a
favore di soggetti operanti nel settore agroindustriale e
forestale, con l'obbligo di non distogliere dall'originaria
destinazione i medesimi impianti, per un periodo di almeno
cinque anni, ad un prezzo base d'asta non inferiore a quello
stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per
territorio, ridotto del 50 per cento per gli impianti ubicati
nelle zone degli obiettivi 1 e 5b del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e del 35 per cento
per quelli ubicati nelle altre aree.
4. Qualora il trasferimento o la vendita non risulti
possibile ai sensi dei commi 2 e 3, gli impianti possono
essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un
prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito
dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.
5. Gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3
possono essere destinati alla copertura delle passività di
bilancio esistenti in capo ai soggetti gestori, limitatamente
alle attività in questione, alla data del 31 dicembre 1994.
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