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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29559
DDL2435-0016
Progetto di legge Camera n. 2435 - testo presentato - (DDL12-2435)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C2435. TESTIPDL
...C2435.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2435 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Impianti di particolare interesse pubblico, ai sensi
  dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
                  successive modificazioni).
    1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge il
 
                              Pag. 16
 
  Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al
  CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di
  particolare interesse pubblico realizzati ai sensi
  dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
  successive modificazioni.
    2.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, gli impianti di cui al comma 1 possono essere
  trasferiti secondo le modalità previste dal programma
  approvato dal CIPE, alle regioni, in cui sono dislocati e che
  ne facciano richiesta o, d'intesa con le regioni stesse, a
  favore di enti pubblici che ne facciano richiesta, od a favore
  dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, ne abbiano la gestione in base ad un formale
  atto di concessione.
    3.  Qualora il trasferimento degli impianti non risulti
  possibile secondo quanto previsto al comma 2, gli stessi
  impianti possono essere alienati, mediante pubblici incanti, a
  favore di soggetti operanti nel settore agroindustriale e
  forestale, con l'obbligo di non distogliere dall'originaria
  destinazione i medesimi impianti, per un periodo di almeno
  cinque anni, ad un prezzo base d'asta non inferiore a quello
  stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per
  territorio, ridotto del 50 per cento per gli impianti ubicati
  nelle zone degli obiettivi 1 e 5b del regolamento CEE n.
  2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e del 35 per cento
  per quelli ubicati nelle altre aree.
    4.  Qualora il trasferimento o la vendita non risulti
  possibile ai sensi dei commi 2 e 3, gli impianti possono
  essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un
  prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito
  dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.
    5.  Gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3
  possono essere destinati alla copertura delle passività di
  bilancio esistenti in capo ai soggetti gestori, limitatamente
  alle attività in questione, alla data del 31 dicembre 1994.
 
DATA=950428 FASCID=DDL12-2435 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2435 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=036 PAGFIN=0016 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=243500 00 FASCIDC=12DDL2435 SORTNAV=0243500 000 00000 ZZDDLC2435 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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