| (Norme in materia di cooperazione).
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività
delle cooperative agricole,
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agroindustriali ed alimentari e dei loro consorzi per i
progetti di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono essere
concessi contributi per investimenti diretti a favorire
processi di sviluppo e ristrutturazione anche societaria, e di
adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria.
2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a
finanziare:
a) processi di sviluppo, ristrutturazione e
concentrazione produttiva e commerciale, attraverso lo
sviluppo e l'acquisizione di reti commerciali, marchi,
tecnologie, know how, strutture ed impianti, quote di
controllo di imprese agroalimentari ed agroindustriali aventi
forma di società di capitali non cooperative;
b) investimenti produttivi rivolti alle innovazioni
di processo o di prodotto in armonia con le norme sulla
protezione dell'ambiente ed investimenti materiali ed
immateriali per l'elaborazione e la dotazione di sistemi di
qualità e per la loro certificazione;
c) adeguamento della struttura patrimoniale e
finanziaria dell'impresa cooperativa attraverso i programmi
pluriennali di aumento dei mezzi propri in eguale misura
dell'apporto dei soci, che può avvenire attraverso aumenti del
capitale sociale, delle riserve indivisibili, del prestito
sociale vincolato, incorporazione o fusioni tra
cooperative;
d) investimenti finalizzati all'adeguamento delle
dimensioni dell'impresa cooperativa agli obiettivi di
programmazione nazionale di specifiche filiere alimentari;
e) programmi di formazione e di aggiornamento di
quadri e di manager di elevata professionalità operanti
nel settore cooperativo;
f) attività rivolta a costituire ed aggiornare
banche dati, utilizzate quali strumenti conoscitivi per le
strategie di programma e di sviluppo da promuovere nel
settore.
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3. Le società di capitale controllate da una o più
cooperative possono beneficiare dei contributi di cui al
presente articolo, solo attraverso le società controllanti,
che versano il contributo ricevuto quale aumento di capitale
sociale delle società controllate. Tale procedura può essere
adottata anche riguardo al finanziamento di progetti di
consorzi di cooperative.
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