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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29561
DDL2435-0018
Progetto di legge Camera n. 2435 - testo presentato - (DDL12-2435)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C2435. TESTIPDL
...C2435.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2435 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Comitato nazionale per i rapporti
                     interprofessionali).
    1.  E' istituito il Comitato nazionale per i rapporti
  interprofessionali, di seguito denominato "Comitato
  nazionale", presieduto dal Ministro o, per sua delega, da un
  Sottosegretario.  Il Comitato opera a supporto delle attività
  del Comitato permanente ed è competente ad esprimere pareri,
  in materia di programmazione e di regolazione dei prodotti
  agricoli, agroalimentari e forestali, nel quadro delle
  determinazioni del Piano nazionale.
    2.  La composizione del Comitato nazionale è stabilita con
  decreto del Ministro, prevedendo la presenza di un
  rappresentante delle regioni e delle province autonome
  designato dal Comitato permanente, di un rappresentante per
  ciascuna delle organizzazioni professionali agricole datoriali
  e delle organizzazioni cooperative dalle stesse indicati e di
  un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle
  imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
  agricoli e forestali maggiormente rappresentative a livello
  nazionale.
    3.  Il Comitato nazionale è consultato in materia:
        a)  di produzione agricola, agroindustriale e
  forestale, in rapporto all'evoluzione del mercato;
        b)  di indicazione dei settori produttivi da
  regolare con accordi interprofessionali, ai sensi della legge
  16 marzo 1988, n. 88, e degli orientamenti da seguire per la
  contrattazione di settore;
 
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        c)  di iniziative da intraprendere per i settori
  soggetti a limitazioni quantitative od a regimi di quote di
  produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria e
  degli accordi internazionali.
    4.  Il Comitato nazionale può costituire, al suo interno,
  sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con
  opportune integrazioni volte ad assicurare la partecipazione
  delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative,
  su indicazione del Comitato permanente, nonché la presenza
  delle rappresentanze delle regioni maggiormente interessate.
  Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal
  Comitato permanente, si esprimono sugli aspetti settoriali
  dell'offerta di prodotti agricoli ed indicano criteri e
  condizioni generali per la formulazione degli accordi
  interprofessionali, di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
    5.  Il Comitato nazionale subentra nelle funzioni attribuite
  al Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986,
  n. 752, ivi comprese quelle previste dalla legge 16 marzo
  1988, n. 88.
 
DATA=950428 FASCID=DDL12-2435 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2435 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=009 PAGFIN=0019 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=243500 00 FASCIDC=12DDL2435 SORTNAV=0243500 000 00000 ZZDDLC2435 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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