| (Comitato nazionale per i rapporti
interprofessionali).
1. E' istituito il Comitato nazionale per i rapporti
interprofessionali, di seguito denominato "Comitato
nazionale", presieduto dal Ministro o, per sua delega, da un
Sottosegretario. Il Comitato opera a supporto delle attività
del Comitato permanente ed è competente ad esprimere pareri,
in materia di programmazione e di regolazione dei prodotti
agricoli, agroalimentari e forestali, nel quadro delle
determinazioni del Piano nazionale.
2. La composizione del Comitato nazionale è stabilita con
decreto del Ministro, prevedendo la presenza di un
rappresentante delle regioni e delle province autonome
designato dal Comitato permanente, di un rappresentante per
ciascuna delle organizzazioni professionali agricole datoriali
e delle organizzazioni cooperative dalle stesse indicati e di
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle
imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e forestali maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
3. Il Comitato nazionale è consultato in materia:
a) di produzione agricola, agroindustriale e
forestale, in rapporto all'evoluzione del mercato;
b) di indicazione dei settori produttivi da
regolare con accordi interprofessionali, ai sensi della legge
16 marzo 1988, n. 88, e degli orientamenti da seguire per la
contrattazione di settore;
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c) di iniziative da intraprendere per i settori
soggetti a limitazioni quantitative od a regimi di quote di
produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria e
degli accordi internazionali.
4. Il Comitato nazionale può costituire, al suo interno,
sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con
opportune integrazioni volte ad assicurare la partecipazione
delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative,
su indicazione del Comitato permanente, nonché la presenza
delle rappresentanze delle regioni maggiormente interessate.
Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal
Comitato permanente, si esprimono sugli aspetti settoriali
dell'offerta di prodotti agricoli ed indicano criteri e
condizioni generali per la formulazione degli accordi
interprofessionali, di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Il Comitato nazionale subentra nelle funzioni attribuite
al Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986,
n. 752, ivi comprese quelle previste dalla legge 16 marzo
1988, n. 88.
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