| (Norme in materia di associazioni
dei produttori e di organismi interprofessionali).
1. Al fine di adeguare la normativa generale in materia di
associazionismo ai mutamenti derivanti dalla riforma della
politica agricola comune, il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, su proposta del Ministro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo
i princìpi e criteri direttivi dalla stessa stabiliti, tre
decreti legislativi recanti la riforma:
a) della legge 27 luglio 1967, n. 622;
b) della legge 20 ottobre 1978, n. 674;
c) della legge 16 marzo 1988, n. 88.
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2. Il decreto legislativo recante la riforma della legge 16
marzo 1988, n. 88, deve altresì prevedere disposizioni per la
costituzione ed il funzionamento degli organismi
interprofessionali.
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