| (Vincoli di destinazione).
1. I beni acquisiti e realizzati mediante contributi
pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata
decennale per gli immobili e di durata quinquennale per tutti
gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di
acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere
dalla data del successivo accertamento amministrativo.
2. La cessione dei beni materiali od immateriali, anche se
sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può
essere effettuata a favore di cooperative agricole, o loro
controllate, alle quali sono trasferiti anche i benefìci e
l'onere del rispetto del vincolo di destinazione ancora
pendente.
3. Qualora la cessione di cui al comma 2 avvenga a favore
di soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo comma,
ovvero il vincolo di destinazione sia disatteso, può essere
concesso il mantenimento dei benefìci per le operazioni
realizzate nell'ambito di ristrutturazioni societarie o
strutturali coerenti con i piani di cui ai commi 1 e 4
dell'articolo 4, purché sia decorso almeno un terzo del tempo
di vincolo originario.
4. Le agevolazioni relative ai beni oggetto di contributo
dismessi o distolti dall'uso prima della scadenza del relativo
vincolo ovvero senza che ricorrano le condizioni di cui al
comma 3 sono ridotte in proporzione al periodo per quale i
beni non sono destinati all'uso previsto.
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